AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Legge regionale n.28 luglio 2017, n.16, art.41 e seguenti

Sono Agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, anche esclusivamente on line e senza l'utilizzo di locali aperti al pubblico, attività di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni o crociere, per persone singole o per gruppi, di intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività o altri servizi turistici, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti.

APPROFONDIMENTO

Le agenzie di viaggio possono svolgere, inoltre, le seguenti attività:

Le agenzie di viaggio interessate all’apertura e all’esercizio devono rivolgersi al Suape (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio per comunicare l’inizio di attività, attraverso la presentazione di una “dichiarazione autocertificativa” secondo le norme stabilite dalla L.R.24/2016 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.10/13 del 27.02.018.

Il Suape trasmette la “dichiarazione autocertificativa” di inizio attività all’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio al fine dei controlli previsti dalla Legge e dell’iscrizione dell’Agenzia nell’apposito registro regionale.

Il Suape, all’atto della presentazione della pratica rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema. La ricevuta automatica, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati costituisce, a decorrere dalla data di presentazione (ossia a “zero giorni”), il titolo abilitativo per potere esercitare l’attività.

Con Determinazione del Direttore del Servizio, l’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio provvederà ad iscrivere l’Agenzia nel Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo. L’iscrizione al Registro ha solo una funzione informativa e conoscitiva.