SIRED/ROSS 1000
ROSS1000 è la nuova versione della piattaforma del sistema SIRED per la rilevazione dei dati statistici.
E’ il sistema informativo di raccolta ed elaborazione dei dati sulla capacità ricettiva e sui movimenti turistici, sviluppato dalla Regione Sardegna per semplificare l’adempimento, da parte delle strutture ricettive, degli obblighi statistici verso l’ISTAT e di comunicazione di Pubblica Sicurezza verso la Questura.
COME ISCRIVERSI A SIRED/ROSS 1000
Le Locazioni Occasionali devono eseguire la registrazione della struttura sulla piattaforma RLO Cittadino e verranno iscritte automaticamente. Le credenziali di accesso verranno trasmesse a completamento dell'istruttoria della pratica;
Le altre Strutture Ricettive che avviano l'attività attraverso il SUAPE riceveranno le credenziali di accesso a completamento dell'istruttoria della pratica.
I dati devono essere trasmessi entro le 24 ore (terza fase a regime delibera n. 10/20 del 17 marzo 2015).
CONSULTA MANUALI E VIDEOTUTORIAL
PRINCIPALI AVVERTENZE NELLA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI RILEVAZIONE
Per completezza di informazione, si richiamano di seguito le principali avvertenze riguardanti la raccolta dei dati giornalieri presso le strutture ricettive:
Una struttura ricettiva che in un certo mese risulta aperta, anche se in quel mese non ha avuto clienti, ha comunque l’obbligo di risposta e deve comunicare l’assenza di movimenti di clienti indicando un valore pari a zero attraverso la piattaforma Ross 1000: Menù "Check in" -> "Gestione disponibilità" -> scegliere il mese e premere il bottone "Rimanenti mov. zero".
Si precisa inoltre che:
1) I bambini devono essere conteggiati tutti (indipendentemente dall’età), anche se non occupano un letto effettivo.
2) Arrivi e presenze di clienti che occupano letti aggiunti devono essere conteggiati.
3) Gli ospiti “non turisti” non devono essere conteggiati. Per “non turisti” si intendono:
le persone che utilizzano l’esercizio ricettivo come residenza permanente (più di un anno);
prestatori d’opera alle dipendenze di un datore di lavoro residente nel comune dove è localizzato l’esercizio;
ospiti della struttura in emergenza abitativa a causa di calamità naturali, rifugiati, etc;
ospiti che restano nell’esercizio ricettivo solo alcune ore durante la giornata (e che, quindi, non trascorrono la notte). Ai fini del calcolo della presenza, la permanenza minima del cliente deve superare le tre ore.
ospiti con "contratto di lungo periodo", e cioè con un contratto di affitto superiore ad un mese.
L’obiettivo principale è quello di escludere, sempre che siano facilmente identificabili dalla struttura, i movimenti non legati strettamente al “turismo”, cioè all’attività di visitatori che effettuano un viaggio verso una destinazione principale al di fuori del loro ambiente abituale, per meno di un anno, per qualunque motivo principale, incluso il lavoro e lo svago.
Nel caso specifico degli "studenti", quando la permanenza è pari a meno di un anno, questi possono essere considerati turisti.
4) I flussi relativi alle “dipendenze” devono essere conteggiati separatamente rispetto a quelli della casa madre. Ove ciò non fosse possibile, i flussi delle dipendenze possono essere conteggiati unitamente a quella della casa madre, anche nel caso in cui la categoria (numero di stelle) sia diversa.
Per l’indicazione della residenza dei clienti valgono le seguenti avvertenze:
se non è possibile registrare l’esatta residenza del cliente, si può utilizzare quanto riportato nel passaporto o in altro documento d’identità;
ogni componente di un gruppo deve essere registrato al momento del check in secondo la provincia /regione italiana di residenza/paese estero di residenza (non bisogna attribuire a tutto il gruppo la residenza dell’accompagnatore o di chi ha effettuato la prenotazione);
i viaggiatori business devono essere registrati al momento del check in secondo la propria provincia/regione italiana di residenza/paese estero di residenza (non bisogna attribuire al viaggiatore business la residenza della società di appartenenza o di chi ha effettuato la prenotazione).
IDENTIFICAZIONE ALLOGGIATI
Circolare del 18/11/2024 del Ministero dell’Interno sull’identificazione delle persone ospitate nelle strutture ricettive.
Il Ministero dell'Interno ha fornito chiarimenti riguardo le modalità di identificazione degli ospiti nelle strutture ricettive, in particolare alla luce dell'introduzione di nuovi sistemi di self check-in.
Essendo pratica diffusa in particolare dalle locazioni occasionali l’ identificazione remota, utilizzando codici automatizzati o key boxes è emersa la necessità di attuare stringenti misure anche in vista dell’anno Giubilare.
Pertanto, i gestori delle strutture ricettive sono obbligati in tutto il territorio nazionale a procedere con l'identificazione de visu degli ospiti e a comunicare i dati degli alloggiati alla Questura di competenza attraverso il portale Alloggiati Web. Inoltre, per i soggiorni inferiori alle 24 ore, la comunicazione alla Questura deve avvenire entro 6 ore dall'arrivo, anziché entro le 24 ore previste per soggiorni più lunghi.
"Si ribadisce che i gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia hanno l'obbligo di comunicare le generalità degli alloggiati rilevate dalla carta di identità (o altro documento di identificazione).
Pertanto al fine di verificare tale corrispondenza, non sono consentite forme di check in a distanza o da remoto ovvero mediante strumenti telematici o elettronici o piattaforme social.
Le generalità - rilevate sul posto dal documento di identità - dovranno poi essere comunicate tramite il portale alloggiati web secondo le modalità indicate dal decreto del ministro dell'interno del 7 gennaio 2013, come modificato dal decreto del ministro dell'interno del 16 settembre 2021"