Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017
Schede SUS
10.1 - D: Per iscriversi come Direttore Tecnico occorre essere iscritto al Registro regionale?
R: Per svolgere la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi (di seguito DT), a seguito del recentissimo recepimento delle Linee guida nazionali del 16.03.2022, non occorre più l'iscrizione nel Registro regionale.
La disciplina di accesso è stata radicalmente innovata e attualmente si accede a seguito di abilitazione, per titoli o per esami oppure sulla base del riconoscimento della professionalità già acquisita, valida su tutto il territorio nazionale.
Non è perciò più necessaria la domanda di iscrizione per il tramite del SUAPE ma l'agenzia di viaggi in cui il DT presterà la sua attività lavorativa dovrà indicare gli estremi della sua abilitazione nella sua comunicazione SUAPE.
Si allega la seguente documentazione:
10.2 - D: Per iscriversi come Direttore Tecnico nel caso io sia titolare di Agenzia di Viaggi quali siano i requisiti per il riconoscimento della professionalità maturata?
R: Ai sensi dell'art. 29, D.lgs 206/2007, Ai sensi dell'art. 29, D.lgs 206/2007, qualora il richiedente sia titolare di agenzia di viaggi (codice Ateco 79.11) i requisiti mutuati nelle nostre Direttive di attuazione sono:
cinque anni consecutivi in qualità di titolare. Non rileva il titolo di studio ed è necessario che l'attività non debba essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all’autorità competente al rilascio dell’abilitazione.
oppure
tre anni consecutivi in qualità di titolare più precedente formazione per almeno tre anni. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 206/2007 per “titolo di formazione” si intendono: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità, ovviamente a indirizzo turistico. Pertanto, non appare confacente il diploma di maturità scientifica;
oppure
quattro anni consecutivi in qualità di titolare più precedente formazione per almeno due anni (per il significato di "formazione" vale quanto detto sopra).
oppure
tre anni consecutivi in qualità di titolare più cinque anni in qualità di lavoratore subordinato (dipendente) di un’Agenzia di viaggio e turismo. Anche in questo caso l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della domanda di abilitazione.
10.3 - D: Qual é la procedura per l’ottenimento del tesserino professionale?
Solo Guide Ambientali Escursionistiche e Guide Turistiche Sportive in quanto le Guide Turistiche Nazionali devono seguire la procedura Ministeriale
R: L’Assessorato Regionale del Turismo ha pubblicato la procedura per il rilascio dei nuovi tesserini professionali ai soggetti regolarmente iscritti ai Registri regionali delle Professioni Turistiche nella relativa pagina SUS - Sportello Unico dei Servizi:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/5272
L'iter prevede che l'utente regolarmente iscritto al Registro trasmetta istanza all'Ufficio Territoriale competente, tramite mail o PEC, i cui indirizzi sono disponibili al link
https://operatori.sardegnaturismo.it/it/elenco-dei-referenti-territoriali-agenzie-di-viaggio-e-professioni-turistiche
Per la richiesta del tesserino professionale deve essere utilizzato il modello Richiesta Tesserino, disponibile nella pagina SUS sopra indicata, accludendo la propria fototessera in formato digitale (jpg oppure jpeg), nelle dimensioni 33 mm x 41 mm, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
Nelle more della stampa del tesserino è possibile richiedere una certificazione di iscrizione al Registro Regionale all'Ufficio Territoriale competente, sempre tramite mail o PEC.
10.4 - D: Il tesserino professionale è stato smarrito/rubato/danneggiato, qual é la procedura per l’emissione di un nuovo tesserino?
Solo Guide Ambientali Escursionistiche e Guide Turistiche Sportive in quanto le Guide Turistiche Nazionali devono seguire la procedura Ministeriale
R: Il procedimento è la stesso sopra descritto ma, in questo, caso all’istanza di emissione del nuovo tesserino è necessario allegare anche copia della denuncia di smarrimento/furto che è stata inoltrata al Comando dei Carabinieri/Polizia, oppure copia del tesserino danneggiato, anche se illeggibile.
10.5 - D: E’ possibile inserire nella certificazione di iscrizione al Registro regionale la specializzazione linguistica?
Si ma esclusivamente alle Professioni Turistiche che sono state abilitate a seguito del superamento del concorso regionale indetto con Decreto Assessoriale, comprendente la prova di due lingue straniere ai sensi del Decreto assessoriale n. 4 del 21.02.2007.
10.6 - D: Quale documentazione è necessario presentare per il rinnovo dell’iscrizione al Registro regionale?
Solo Guide Ambientali Escursionistiche e Guide Turistiche Sportive in quanto le Guide Turistiche Nazionali devono seguire la procedura Ministeriale
R: Il rinnovo periodico dell'iscrizione nei Registri Regionali delle Professioni Turistiche è stato abrogato ai sensi dell'art. 55, comma 1, della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.
Le Professioni Turistiche che esercitano regolarmente la professione devono provvedere annualmente al rinnovo del proprio certificato medico di idoneità psico-fisica all'esercizio della professione (specificando la tipologia) ed a serbarlo con cura.
Gli uffici dell’Assessorato Regionale del Turismo possono richiedere, in qualunque periodo dell’anno, l’esibizione del certificato in corso di validità al fine dell'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione. La mancata esibizione del certificato è equiparata all’esercizio abusivo della professione.
10.7 - D: Quando verranno banditi gli esami per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Guida Turistica?
R: In Sardegna l’abilitazione alla professione di Guida Turistica è sospesa dal 21 febbraio 2018, ai sensi delle Leggi regionali n. 23/2017, art. 1, comma 24 e n. 1/2018, art. 6, comma 25.
Ai sensi della Legge di riforma della professione di Guida Turistica n. 190 del 13 dicembre 2023, in vigore dal 17.12.2023, gli esami per l’abilitazione alla professione di Guida Turistica si svolgeranno a livello nazionale e saranno di esclusiva competenza del Ministero del Turismo. Con Decreto Ministeriale, attuativo della stessa legge 190-2023, verranno dettagliati gli aspetti burocratici e tecnici necessari per applicare la legge. Finché non verrà adottato il provvedimento attuativo, la legge non sarà resa operativa, perciò, per il momento, non è in previsione alcuna procedura di abilitazione alla professione.
10.8 - D: Come ottenere il riconoscimento del titolo professionale di Guida Turistica conseguito in uno Stato extra UE o Stato membro UE?
R: L’iter cambia a seconda del Paese di provenienza del richiedente, così come si differenzia se riguarda prestazioni temporanee o permanenti. In entrambi i casi l'istanza va inoltrata direttamente al Ministero del Turismo https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/guida-turistica/
10.9 - D: Sono una Guida Turistica regolarmente iscritta al Registro regionale. Ho saputo che, con l’entrata in vigore della Legge 190/2023, per poter continuare a esercitare la professione devo essere inserita nell’Elenco Nazionale delle GT. Gradirei sapere se l’inserimento avverrà in automatico, a cura della Regione Sardegna, che detiene gli elenchi ufficiali aggiornati, oppure se ogni singola Guida dovrà provvedere autonomamente a inoltrare istanza? Ed entro quale termine?
R: La soluzione è nell'art. 13 della legge 190/2023. Il passaggio dal Registro regionale all’Elenco Nazionale avviene su domanda della Guida regionale, ovviamente già abilitata, per via telematica (art. 13, comma 1, L. 190/2023). Il termine ultimo per presentare questa domanda è fissato in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'Elenco nazionale, posto che il successivo comma 2 precisa che le Guide regionali che non dovessero chiedere il passaggio possono continuare ad esercitare nello stesso termine di 180 giorni ("Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente").
Dunque, il termine di 180 giorni costituisce sia il limite per presentare la domanda che quello per esercitare come Guida Turistica regionale.
Il Decreto attuativo non è stato ancora adottato, perciò, per il momento, il termine non è ancora iniziato a decorrere e tutto resta come prima, le Guide Turistiche regionali possono continuare a esercitare la professione ai sensi della normativa regionale vigente.
10.10 - D: Quando verranno banditi gli esami per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Guida Ambientale Escursionistica?
R: Al momento, non sono previsti concorsi per l’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Ambientale Escursionistica. Per procedere in merito il competente Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo dell’Assessorato regionale del Turismo dovrà acquisire, come per le precedenti edizioni, l’atto di indirizzo dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.
Auspichiamo che l’esame verrà bandito entro il corrente anno, qualora verrà programmato ne sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito istituzionale della regione www.regione.sardegna.it.
10.11 - D1: Ho conseguito l’abilitazione di Guida Ambientale Escursionistica in altra regione italiana, posso esercitare la professione in Sardegna?
10.12 - D2: Sono regolarmente iscritto al Registro regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche della Sardegna, posso svolgere la professione presso altre regioni italiane?
R: Coloro i quali siano già abilitati a svolgere l'attività di Guida Ambientale Escursionistica presso altra regione d’Italia possono operare nel territorio regionale, in virtù dell'applicazione estensiva del principio in materia di libera circolazione delle guide turistiche contenuto nell'art. 3 della Legge 97/2013, secondo la quale l’abilitazione alla professione conseguita in una regione/provincia abilita in tutto il territorio nazionale.
Ne deriva che chi fosse iscritto nel Registro delle Guide Ambientali-escursionistiche (GAE) di altra Regione, potrebbe legittimamente esercitare l’attività anche in Sardegna, senza bisogno di iscrizione nel Registro regionale.
In caso contrario, se iscritto nel Registro regionale sardo, tenuto conto che ogni regione può avere una propria legislazione al riguardo, si consiglia di richiedere le informazioni presso la Regione dove intende esercitare la propria attività.
Si aggiunge che di solito le Regioni che non prevedono la necessaria previa iscrizione in un Registro ammettono la possibilità di svolgere questa professione, secondo le modalità previste dalla L. 4/2013 (cd "professioni non ordinistiche").
10.13 - D: Quali sono i nuovi requisiti per l’abilitazione all’esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio?
R: Sono in fase di recepimento le Linee guida in materia approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 16.03.2022. Questa nuova normativa è attuativa del DM n. 1432 del 5.08.2021 che ha inteso fornire una regolamentazione uniforme per tutto il territorio nazionale
Si possono qui riepilogare i tratti salienti della nuova disciplina che a breve entrerà in vigore in Sardegna:
abolizione del Registro regionale dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio, sostituito da una mera abilitazione che darà la possibilità di lavorare in tutto il territorio italiano;
accesso diretto, senza concorso, in presenza di determinati titoli di studio:
a) titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da Istituto Tecnico Superiore ad indirizzo turistico;
b) diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche ed equipollenti rilasciato da un’università statale o legalmente riconosciuta o parificata;
c) master universitario in ambito turistico;
d) dottorato presso un’università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico.
abilitazione per esami:
a) a seguito di un esame finale collocato al termine della frequenza di uno specifico corso di formazione;
b) a seguito di esame di abilitazione bandito dalla medesima Regione o Provincia autonoma che non attivi i corsi di formazione , c.d. esame ad accesso diretto.
In entrambe le ipotesi sopra descritte, sono necessari i seguenti requisiti:
soggettivi:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l’interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 codice penale;
e) assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
formativi:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all’estero purché ne sia valutata l’equivalenza da parte della competente autorità italiana;
b) adeguata conoscenza delle seguenti materie: legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; tecnica dei trasporti; marketing turistico.
linguistici:
- Possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti.
In alternativa, è anche possibile il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite, ai sensi dell'art. 29, D.lgs 207/2006. Questa procedura di riconoscimento opera esclusivamente nei confronti dei soggetti che abbiano maturato esperienza professionale in Agenzie di Viaggio sul territorio italiano. In caso di riconoscimento professionale non è richiesta la dimostrazione della conoscenza linguistica.
Se queste professionalità sono state maturate all'estero, l'istanza per il riconoscimento e l'accesso diretto va inoltrata direttamente al Ministero del Turismo https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/direttore-tecnico-di-agenzia-di-viaggi/ mentre se fosse stata maturata in Italia, la istanza verrà inoltrata alla Regione.
10.14 - D: Per l’abilitazione all’esercizio delle Professioni Turistiche viene richiesto, tra l’altro, il certificato di idoneità psico-fisica all’esercizio della specifica professione, che deve essere rilasciato dal medico di base o dalla ASL competente per territorio (residenza dell’interessato), o da Centro Sportivo/Medicina del Lavoro convenzionato ASL. Se da questi soggetti la richiesta viene eccepita ai sensi dell’art. 42 della L. 98/2013 e dal D.lgs 81/2008, a chi è necessario rivolgersi per il rilascio del certificato?
R: il certificato di idoneità psico–fisica richiesto per l’iscrizione al Registro regionale delle Professioni Turistiche, ai sensi dell’art. 6, comma 6 d) della L.R. 18 dicembre 2026 n. 20, è diverso da quelli previsti per il lavoro subordinato. L’abrogazione ad opera dell’art. 42 della l.98/2013 riguarda la fattispecie del “certificato di sana e robusta costituzione” e altre ipotesi similari ivi declinate, che hanno il denominatore comune costituito dalla natura di lavoro dipendente a cui sono strumentali. Analogamente, anche le certificazioni di idoneità al lavoro generico, sono state abolite dal D.lgs 81/2008 e sostituite dal certificato di idoneità alla mansione, rilasciato dal medico competente ossia dell’azienda che anch’esso riguarda esclusivamente il lavoro dipendente. Quindi, permane la certificazione di idoneità psico–fisica per il lavoro autonomo di Professione Turistica, che può perciò essere rilasciata da medico della Asl competente, a cui viene assimilato il medico di base o MMG.
Si precisa, inoltre, che come disposto dalla Circolare n. 3105 del 21.03.2014 del Servizio competente dell'Assessorato Regionale del Turismo, non si ritengono ammissibili locuzioni similari che attengono allo stato di “buona salute” o “alla sana e robusta costituzione” o “non presenta controindicazioni allo svolgimento di attività di (…) o “alla assenza di impedimenti che pregiudicano lo svolgimento della professione”, eccetera.
10.15 - D: Qual è l’iter per l’ottenimento del certificato di equipollenza della laurea conseguita all’estero?
R: L’equipollenza dei titoli esteri prevede un riconoscimento accademico volto a verificare il livello e il contenuto di un titolo di studio straniero, per poterlo definire equivalente (equipollente appunto) dal punto di vista giuridico.
In particolare per ottenere il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli esteri, è necessario presentare domanda al Rettore dell’Ateneo nel cui statuto è presente un corso di studi simile a quello per cui si inoltra la richiesta.
La domanda deve includere:
originale del titolo della scuola secondaria superiore frequentata, giudicato valido per l’ammissione al corso di laurea frequentato nel paese estero;
traduzione ufficiale in italiano del suddetto certificato;
dichiarazione di valore riferita al medesimo titolo, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare Italiana del paese in cui conseguito il diploma stesso;
originale del titolo accademico ottenuto, con allegata traduzione italiana ufficiale e dichiarazione di valore;
certificato originale con l’elenco dei corsi accademici frequentati per il conseguimento della laurea e rispettiva traduzione in italiano confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana del posto;
programma di studio stampato su carta intestata o recante timbro validante dell’università straniera frequentata, con relativa traduzione e dichiarazione di valore.
A questo punto, tramite decreto rettorale, verrà dichiarata l’equipollenza dei titoli esteri o la specifica degli esami da sostenere, ad integrazione di quelli così riconosciuti per ottenere il titolo accademico.
Maggiori informazioni vengono di norma fornite dalle segreterie studenti o dalle autorità diplomatiche italiane all’estero.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande per richiedere l’equipollenza dei titoli esteri scade, per i cittadini comunitari residenti in Italia, di norma il 31 dicembre di ogni anno; mentre per i cittadini comunitari residenti all’estero e gli extra comunitari residenti all’estero o residenti in Italia, ma sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, il 31 agosto.
Esiste inoltre un Centro Informazione sulla Mobilità e le Equipollenze Accademiche (C.I.M.E.A), ovvero il Centro Nazionale di Informazione sul riconoscimento delle qualifiche.
Il CIMEA fornisce infatti ulteriori informazioni sull’equipollenza dei titoli esteri relativamente all’ammissione alle università, al riconoscimento del dottorato, delle professioni ed ai concorsi pubblici - https://www.cimea.it/
10.16 - D: Qual é la procedura per l’ottenimento del tesserino Guida Turistica Nazionale?
R.: Ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 13 dicembre 2023, n. 190 e dell’art. 9 del Decreto attuativo 26 giugno 2024, n. 88 alle guide turistiche regolarmente iscritte nell’elenco nazionale è rilasciato dal Ministero del Turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.
Una volta completata l’istruttoria d'iscrizione all’elenco nazionale, può scaricare dal proprio profilo il tesserino digitale dotato di QRcode, valido per esercitare la professione sul territorio nazionale fino a quando non verrà reso disponibile il tesserino fisico 'rilasciato direttamente dal ministero'.
Riceverete direttamente dal Ministero la comunicazione per richiedere il tesserino personale fisico, e nelle more del suo rilascio, potrete esercitare la professione esibendo all'occorrenza il tesserino digitale dotato di QR code.
10.17 - D: Quali sono gli adempimenti necessari per un'agenzia di viaggi operante in sede fissa che aggiunga l'attività online o trasformi la propria attività in modalità esclusivamente telematica o trasferisca la sede da un comune a un altro?
R.: L'art. 41 della L.R. n. 16/2017 stabilisce che "Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, anche esclusivamente on line e senza l'utilizzo di locali aperti al pubblico, attività di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni o crociere, per persone singole o per gruppi, di intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività o altri servizi turistici, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti". Dal tenore della disposizione si riscontra che le agenzie tradizionali operanti in locali aperti al pubblico e quelle operanti online costituiscono un'unica tipologia di esercizio, e non vi è pertanto alcuna distinzione di titolo abilitativo fra le due fattispecie.
L'art 42 comma 3 prevede inoltre "Il trasferimento di sede, la sospensione oltre i trenta giorni e la cessazione dell'attività sono soggette a preventiva comunicazione all'ente competente per territorio." Per tale ragione, qualora non vi siano mutamenti nella sede, nulla è dovuto, mentre in caso di completa conversione in modalità esclusivamente telematica sussiste l'obbligo di comunicazione, perché vi è una modifica nella sede.
In assenza delle direttive di attuazione, si ritiene pertanto necessaria e sufficiente la trasmissione del modello C5 attraverso la selezione dell'intervento "Adempimenti accessori per attività esistenti di agenzie di viaggi", nel solo caso di trasformazione della propria attività in modalità esclusivamente telematica.
In caso invece di agenzia di viaggi che da online diventa aperta al pubblico con sede fissa, sarà necessario compilare una pratica di "Variazioni sostanziali nell'attività di agenzie di viaggi" sempre nel medesimo settore.
E' inoltre ammesso il trasferimento da un comune a un altro, all'interno della regione Sardegna, presentando la pratica nel SUAPE territorialmente competente per la nuova sede. (03 - Agenzie di viaggi)