FAQ - Domande frequenti

FAQ (in inglese Frequently Asked Questions, "domande frequenti") sono le domande che vengono frequentemente poste dagli operatori del turismo e raccolte, con le relative risposte fornite dagli operatori dell'Assessorato al Turismo, in questa sezione.

SE NON TROVI LA RISPOSTA CHE CERCHI?

Chiedi assistenza utilizzando la piattaforma di help-desk denominata INTERACTA, accessibile tramite SPID al link https://regione-sardegna.app.interacta.space

Basterà aprire un ticket per inviare le comunicazioni e le richieste di assistenza agli uffici regionali di competenza. 

INTERACTA è anche utilizzabile su dispositivo mobile scaricando la APP dagli store Android ed Apple.

1) LOCAZIONE TURISTICHE/OCCASIONALE AFFITTI BREVI

Normativa di riferimento:



1.1 - D: Che cos'è la locazione occasionale affitto breve?

R: E' la tipologia ricettiva della "locazione occasionale a fini turistici/ricettivi", che riguarda le locazioni di alloggi privati (o porzioni di essi) a fini turistici, disciplinata dall’art. 21 bis della L.R. 16/2017.


1.2 - D: A che obblighi è soggetta la locazione occasionale?

R: L'attività di locazione turistica occasionale deve, previamente:


1.3 - D: Devo avere la partita IVA?

R: Non necessariamente. L'attività di locazione occasionale può essere svolta sia in forma non imprenditoriale che imprenditoriale, con la discriminante del numero massimo di alloggi che possono essere locati a seconda della tipologia del soggetto locatore.

Nella forma non imprenditoriale l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito al regime fiscale applicabile, dando un limite di 4 alloggi locabili in questa forma, dal quinto in poi si presume l'esercizio di attività d'impresa.

In caso di forma imprenditoriale l'attività di locazione occasionale affitti brevi, a decorrere dal 2 novembre 2024 (entrata in vigore della L. n. 191/2023) deve essere obbligatoriamente avviata per il tramite della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per via telematica attraverso lo sportello SUAPE (Sportello Unico per le Attività produttive e per l'edilizia) competente per territorio.

Quest'ultima tipologia differisce dalla tipologia  CAV (Case e Appartamenti per Vacanza come disciplinata disciplinata dall’art. 16, comma 6 della LR 16/2017 art. 16 e delle sue Direttive di attuazione) in quanto le CAV -nella nostra legislazione regionale- si caratterizzano per:

a) essere costituite da almeno tre unità abitative localizzate nello stesso comune o in comuni confinanti;
b) essere gestite in forma unitaria e imprenditoriale.

In presenza di questi requisiti non si realizzano delle "locazioni turistiche" ma una CAV in quanto le unità abitative diventano parte della corrispondente "struttura ricettiva", costituita, appunto, dalle unità abitative.


1.4 - D: Quali sono le differenze in concreto tra CAV (Casa e Appartamenti Vacanza) e Locazione Turistica:

R: La differenza è sostanziale, ed è importante conoscerla:


1.5 - D: Devo presentare una SCIA e pratica SUAPE?

R: Se sei un'impresa, sino al 2 novembre per l'avvio dell'attività di locazione occasionale, con le limitazioni sopra descritte, non era richiesta la presentazione di una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e di una pratica attraverso il SUAPE (Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia).

Dal dal 2 novembre 2024 (entrata in vigore della L. n. 191/2023) è obbligatorio dotarsi della SCIA, salvo proroga come avvenuto per il CIN.

La pratica di richiesta del codice IUN (all'attribuzione del quale segue il rilascio delle credenziali di accesso al portale regionale Ross1000 per la rilevazione dei dati a fini statistici) deve essere presentata pertanto attraverso il SUAPE.

Al termine dell'istruttoria della pratica l'Assessorato al Turismo rilascerà lo IUN e le credenziali per l'accesso al SIRED/Ross 1000 per la trasmissione dei dati statistici.

Se invece non sei impresa (soggetto fisico) non è necessario dotarsi della SCIA e presentare una pratica SUAPE, ma devi presentare l'istanza attraverso la nuova applicazione online dedicata alle locazioni occasionali, accessibile con identità digitale SPID o CNS al link https://locazionioccasionali.sardegnaturismo.it/login.


1.6 - D: E se non posso avere lo SPID e nemmeno la CNS?

R: Limitatamente ai casi di oggettive difficoltà di accesso al portale con identità digitale, è ancora consentita la trasmissione della pratica a mezzo PEC/email (in questo caso la documentazione deve essere presentata in copia scansione corredata di tutta la necessaria modulistica compilata in ogni sua parte, ben leggibile, completa di modello di dichiarazione per l’attribuzione del codice IUN, di copia della comunicazione locazione occasionale preventivamente presentata al Comune con l’indicazione completa dei riferimenti catastali dell’immobile oggetto di locazione e di copia del documento di identità del dichiarante).

Informazioni e modulistica sul procedimento di richiesta IUN alla Regione sono disponibili anche online al link https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3741


1.7 - D: Devo trasmettere i dati a qualche altro ente?

R: Si ricorda che l'attività di locazione occasionale è soggetta anche all'obbligo di adempiere alle comunicazioni a fini di pubblica sicurezza ex. art. 109 del TULPS, da rendere attraverso il portale Alloggiati Web.

Per la richiesta delle credenziali di accesso alla piattaforma entrate nel portale della Questura all'indirizzo https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/Contatti.aspx e selezionare la provincia in cui è ubicata la struttura. 

Vi verranno mostrati i recapiti a cui indirizzare la richiesta.

Il mancato adempimento di tale obbligo può comportare sanzioni di tipo penale.


1.8 - D: E per la tassa di soggiorno?

R: I comuni che hanno introdotto la tassa di soggiorno mettono a disposizione una piattaforma che consente la comunicazione delle persone alloggiate.

Contattare pertanto il comune per avere maggiori informazioni a riguardo.


1.9 - D. Devo pagare il canone speciale RAI anche se è la mia seconda casa e come tale è esentata?

R. La questione è controversa, poiché in molti siti si ritiene che le locazioni turistiche non debbano sottostare a detto pagamento. Non si vuole entrare nel merito ma sembra utile porre all’attenzione che la RAI ritiene che il canone speciale debba essere corrisposto anche in caso di locazioni turistiche https://www.canone.rai.it/Speciali/RisposteFAQSpeciali.aspx?ID=128


1.10 - D: Come si richiede lo IUN per locazione occasionale casa privata (soggetto fisico non imprenditore)?

R: L'Iter per la richiesta consta di 3 fasi:




1.11 - D: Come quantifico la capacità ricettiva?

R: I posti letto devono essere calcoli tenuto conto che: 

I soggiorni, se l'immobile viene locato nella sua interezza (unico nucleo familiare o gruppo), possono ospitare un massimo di 2 persone, fermo restando che l'ambiente, come previsto dal DM 5.7.1975 art. 2, deve avere minimo 14 mq, senza considerare l’eventuale angolo cottura, che comporta un incremento di ulteriori 2 mq.


1.12 - D: Posso inserire un divano letto in un monolocale?

R: E' possibile inserire un divano letto in un monolocale, ma viene considerato come un normale letto.

Trattandosi di un monolocale non vi è una camera da letto, pertanto l'unico locale dell'unità abitativa non si può definire un soggiorno ma una camera/stanza.

Che si tratti quindi di un divano letto o di un letto, deve comunque essere verificata la superficie del locale.

I monolocali sono normati specificatamente dal DM 5.7.1975 art. 3 che prevede minimo 28 mq per una persona e 38 mq per due persone.

 CESSAZIONE LOCAZIONE OCCASIONALE AFFITTI BREVI

D: Come posso Cessare la Locazione Occasionale?

R: Per comunicare la cessazione dell’attività devi procedere nel seguente modo:

A seguito del corretto caricamento e dell’invio della suddetta dichiarazione, riceverai dal sistema una email no-reply che ti confermerà la rimozione dello IUN dal Registro Regionale delle Locazioni Occasionali.

Infine, ricordati che devi comunicare la cessione anche alla Questura di riferimento.

2) SIRED/ROSS 1000

D: Che cosa è ROSS 1000?
R: ROSS 1000 è la piattaforma che dall'Aprile 2023 ha sostituito la precedente versione del SIRED nella gestione e rilevazione delle presenze turistiche delle strutture ricettive.  Il programma è raggiungbiile da postazione PC fissa e device mobili - notebook, smartphone, tablet, usando browser compatibili (Edge, Chrome, Firefox).


D: Quali sono le sue funzionalità?
R: ROSS 1000 offre molteplici servizi e funzionalità:


D: E' obbligatorio usare ROSS 1000?
R: L'utilizzo di ROSS 1000 rappresenta l’unico strumento a disposizione delle strutture ricettive per la comunicazione dei dati delle presenze turistiche alla Regione Sardegna/ISTAT. Non sono ammesse altre modalità di trasmissione dei dati.

La nuova piattaforma SIRED/ROSS 1000 è disponibile accedendo alla pagina https://sardegnaturismo.ross1000.it/login.


D: L’utilizzo di ROSS 1000 è obbligatorio sotto il profilo normativo?
R: Le strutture ricettive devono adempiere all’obbligo statistico verso l’ISTAT (Gazzetta Ufficiale - serie gen. n. 138 - del 14 giugno 2013, Supplemento ordinario n.47) e ai sensi della Legge Regionale 16/2017 ed all’obbligo delle comunicazioni di Pubblica Sicurezza verso la Questura (Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Il SIRED (Sistema Informativo di Raccolta ed Elaborazione Dati) è il sistema web realizzato dalla Regione Sardegna per semplificare l’adempimento di questi obblighi da parte delle strutture ricettive. Consulta le delibere di Giunta Regionale (N. 52/105 DEL 23.12.2011, N. 42/35 DEL 16.10.2013 e 10/20 del 17.03.2015 ). La nuova piattaforma del SIRED è ROSS 1000.


D: Entro quali termini occorre trasmettere i dati su ROSS 1000?
R: I dati devono essere trasmessi entro le 24 ore (terza fase a regime  delibera n. 10/20 del 17 marzo 2015).


D: Se utilizzo Ross 1000, devo comunicare i dati alla Questura tramite AlloggiatiWeb?  
R: La trasmissione dei dati degli ospiti nel portale della Questura AlloggiatiWeb è obbligatoria. Per quelle strutture che utilizzano Ross 1000 come gestionale per il check-in degli ospiti, il sistema Ross 1000 agevola questo processo in quanto permette la generazione  del file che dovrà essere caricato sul portale AlloggiatiWeb, come previsto dalla normativa vigente. 

Accanto a questa procedura, ROSS 1000 offre con la funzione web service, la possibilità di una trasmissione automatizzata dei dati al portale alloggiati.


D: Come mi registro ed ottengo le credenziali di accesso a ROSS 1000?
R: Le credenziali di accesso a ROSS 1000 vengono rilasciate dall'Assessorato Regionale al Turismo.

Le strutture ricettive che hanno presentato la pratica di avvio attraverso il SUAPE o le locazioni occasionali che hanno trasmesso la comunicazione di avvio attraverso RLO Cittadino riceveranno le credenziali a completamento dell'istruttoria amministrativa della pratica e dell'attribuzione dello IUN.

In caso di mancata ricezione o di smarrimento delle credenziali di accesso,  è possibile fare richiesta di trasmissione delle medesime all’ufficio territoriale competente (scrivi accedendo ad INTERACTA)


D: Dispongo dello username ma ho smarrito la password  
R: E’ necessario attivare la funzione “recupero password” nella pagina di login di ROSS 1000. Dopo aver specificato l'indirizzo e-mail d'impianto e d il nome utente, riceverete un link che consentirà di crearne una nuova. 


D: Ho cliccato “recupera password” ma non ho ricevuto la mail all’indirizzo specificato
R: Se la procedura di recupero password non è andata a buon fine, è possibile richiedere di resettare la password, contattando l’ufficio territoriale competente inviando un post sul portale INTERACTA.


D: La procedura di inserimento dei dati nella registrazione degli ospiti, cliccando su salva, non va a buon fine
R: Quando l’inserimento dei dati, cliccando sul pulsante Salva, non è registrato da ROSS 1000, un avviso informerà circa l’incompletezza delle informazioni inserite nei campi obbligatori (contraddistinti da uno specifico simbolo di colore rosso). Occorrerà verificare i diversi campi, procedendo in senso orizzontale, da sinistra verso destra, inserendo i dati mancanti.


D: In fase di inserimento dei dati degli ospiti il Comune di nascita non è riconosciuto dal sistema.
R: L’errore è probabilmente legato al fatto che si sta cercando di inserire un Comune che negli anni può essere cambiato.


D: E’ possibile semplificare la registrazione di ospiti già inseriti precedentemente?
R: E’ possibile attivare la funzione ricerca ospiti, inserendo, nella maschera di registrazione, almeno tre iniziali del cognome del soggetto e cliccando sulla lente di ingrandimento accanto. Verrà così compilata almeno in parte la maschera di registrazione e basterà integrare o modificare i dati per concludere l’operazione.


D: I bambini devono essere registrati?

R: I bambini devono essere conteggiati tutti (indipendentemente dall’età), anche se non occupano un letto effettivo. Gli ospiti, siano essi adulti o bambini,  che occupano letti aggiunti devono sempre essere conteggiati.


D: Quali sono gli ospiti da escludere dalla registrazione?

R: Gli ospiti da considerare "non turisti" sono: 

L’obiettivo principale è quello di escludere, sempre che siano facilmente identificabili dalla struttura, i movimenti non legati strettamente al “turismo”, cioè all’attività di visitatori che effettuano un viaggio verso una destinazione principale al di fuori del loro ambiente abituale, per meno di un anno, per qualunque motivo principale, incluso il lavoro e lo svago. 

Nel caso specifico degli "studenti", quando la permanenza è pari a meno di un anno, questi possono essere considerati turisti.

3) IUN e CIN

D: Cos'è lo IUN?
R: Lo IUN (Identificativo Univoco Numerico) è un codice attribuito alle strutture ricettive alberghiere,  extra-alberghiere ed aria aperta, ed alle Locazioni Occasionali affitti brevi dalla Regione Sardegna, istituito con la L.R. 16/2017. Successivamente alla introduzione dello IUN a livello Nazionale è stato introdotto il CIR o Codice Identificativo Regionale. Pertanto IUN e CIR coincidono. 


D: Dove posso trovare l'elenco degli IUN attribuiti alle strutture ricettive?
R: Il registro è tenuto dall'Assessorato Regionale  del Turismo, Artigianato e Commercio, il quale attribuisce il codice in numerazione progressiva contestualmente alla registrazione della struttura avviata tramite SUAPE o tramite registrazione nella piattaforma RLO Cittadino, ed è consultabile al seguente indirizzo: https://www.iun-ras.eu/search


D: Come posso richiedere il codice IUN?
R: Se sei una struttura ricettiva ai sensi della L.R. 16/2017 devi presentare l'avvio attività tramite SUAPE. Se invece sei una locazione occasionale devi registrarti attraverso la piattaforma RLO Cittadino.
Al termine dell'istruttoria delle pratiche riceverai due e-mail, una col codice IUN e una con le credenziali di accesso alla piattaforma SIRED/ROSS 1000 per ottemperare all'obbligo di trasmissione dei dati statistici. Non è pertanto necessario presentare nessun'altra richiesta. Dovete solo attendere le e-mail.


D: A cosa mi serve avere il codice IUN?
R: La L.R. 16/2017 prevede che per la commercializzazione online delle strutture ricettive e delle locazioni occasionali è obbligatoria l'esposizione dello IUN. 

D: Come posso ottenere il codice CIN?
R: Per la richiesta è necessario accedere alla BDSR Banca Dati Strutture Ricettive Ministeriale, ma ti suggeriamo di leggere la pagina dedicata all'interno di questo portale.


D: Ho ottenuto il codice identificativo regionale IUN/CIR prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN. Quanto tempo ho per richiedere il CIN?
R: I termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto-legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se hai già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, hai ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN. Quindi, hai complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione.


D: Ho ottenuto il codice identificativo regionale IUN/CIR dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN. Quanto tempo ho per richiedere il CIN?
In questo caso per ottenere il CIN hai 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione. 


D: Il mio amico titolare dello IUN non ha lo SPID. Posso richiedere io il CIN al posto suo?

R: No, il CIN deve essere richiesto dal titolare dello IUN accedendo alla piattaforma Ministeriale BDSR col proprio SPID o con la CIE.
E' possibile però farsi delegare, ma questa operazione deve essere eseguita prima nelle piattaforme Regionali affinché l'autorizzazione venga propagata nella BDSR. Puoi scaricare il modulo dal seguente link: Scarica modulo delega


4) SISTEMI SICUREZZA (ESTINTORI E RILEVATORI FUMI)

D: Ho letto sul web che anche le locazioni occasionali, B&B etc. devono dotarsi di estintori.
R: Obblighi di sicurezza di cui al comma 7, L. 191/2023 per le locazioni turistiche: In merito al frequente quesito circa gli obblighi di sicurezza a cui devono sottostare le locazioni turistiche, in particolare sulla presenza di un estintore, si osserva che l’obbligo della sua presenza è stabilito, nella legislazione regionale sarda, per le tutte strutture extralberghiere.

Invece, poiché le abitazioni locate a uso turistico non rientrano in questa categoria, ne deriva che tale adempimento non sia previsto nel nostro ordinamento.

Come è noto, però, detto obbligo è stato introdotto dall’art. 13 ter, comma 7 della L. 191/2023 per le locazioni turistiche.

Ad ogni modo, l’intero articolo 13 ter della L. 191/2023 entrerà in vigore “a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN”. La pubblicazione dell'entrata in funzione della BDSR è avvenuta in data 03/09/2024


D: Quali locazioni devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti nel D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?
Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023. Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali). Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.


D: Quali immobili concessi in locazione devono essere dotati degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio?
Devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili, tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023. Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.


D: Quali caratteristiche devono avere i dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio?
La corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. In ogni caso, per buona prassi di sicurezza, tutti gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. I dispositivi, inoltre, devono essere dotati della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.


D: Quali caratteristiche devono avere gli estintori?
Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4). Gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura.

Leggi FAQ Ministero del Turismo

5) COMUNICAZIONE ED ESPOSIZIONE PREZZI

D: E' vero che devo mandare le tabelle con i prezzi alla Regione per essere vidimate?

R: Con circolare prot. n. 15534 del 03/09/2020 del Direttore Generale dell'Assessorato al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna è stata disposta la soppressione dell'obbligo di "comunicazione periodica dei prezzi" da parte delle strutture ricettive.

Permane comunque l'obbligo di esposizione di cui all’art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 28 luglio 2017, n. 16 “Tutte le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono soggette ai seguenti, ulteriori, obblighi: b) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura”.

Attualmente non esistono dei format regionali da utilizzare per l'adempimento in argomento.

Pertanto, ogni struttura non è tenuta a servirsi di alcun modulo codificato nell'osservare il precetto di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), L.r. 16/2017.

A puro titolo collaborativo, si mettono a Vostra disposizione due format puramente indicativi -non vincolanti- che potrebbero essere utilizzati a Vs supporto.



6) COMUNI CHE HANNO ADOTTATO LA  TASSA DI SOGGIORNO

7) STRUTTURE ALBERGHIERE

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 

Direttive di Attuazione:  Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 e Delib. G.R. n. 19/39 del 1.6.2023

Scheda SUS Procedimento

TIPOLOGIE:

Le tipologie di cui ai punti 1 e 2 possono assumere la denominazione di:

 


D: Cos’è un ALBERGO?

R: Un albergo è una struttura ricettiva, a gestione unitaria  in forma imprenditoriale, aperta al pubblico (esercizio pubblico), e ubicata in uno o più stabili o parti di stabili, che svolge l’attività ricettiva nelle proprie camere, o in via recessiva, in unità abitative dotate di cucina o di angolo cottura (cosiddetta promiscuità). Le camere o le unità abitative devono essere di numero non inferiore a 7. Negli alberghi la capacità ricettiva delle unità abitative non può essere superiore al 35 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura (cosiddetta promiscuità).

Art. 14 - comma 1


D: Che cos’è un ALBERGO RESIDENZIALE?

R: Un albergo residenziale è una struttura ricettiva alberghiera che, differentemente dall’albergo, svolge l’attività ricettiva in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina o di angolo cottura, o, in via recessiva, in camere. Negli alberghi residenziali la capacità ricettiva delle camere non può essere superiore al 35 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura. Queste strutture possono anche somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.

Art. 14 - comma 2


D: Sono previste altre tipologie di Alberghi?

R: All’interno delle tipologie ALBERGHI e ALBERGHI RESIDENZIALI, in presenza dei requisiti previsti dalla legge assumono la denominazione di:


D: Cosa si intende per "gestione unitaria?

R.: Per gestione unitaria si intende la gestione posta in capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi ricettivi complementari. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi ricettivi diversi da quello di pernottamento (ristorazione, impianti sportivi, congressuali e wellness, ecc) sia affidata ad altri gestori purché gli stessi siano in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione, in forma scritta, che regoli i rapporti con il fornitore

del servizio di pernottamento, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi gestiti da terzi rispetto al livello di classificazione attribuito alla struttura alberghiera nonché la titolarità a presentare la dichiarazione dei requisiti per la classificazione della struttura ricettiva;


D: Se il titolare di un albergo possiede un altro immobile lo può comprendere nella gestione dell’albergo?

R: Si, nell’ambito dello stesso territorio comunale e purché si rispetti il limite di distanza dalla casa madre di non più di cento metri, calcolata misurando il percorso pedonale più breve che collega i rispettivi ingressi principali ed è consentita una tolleranza sulla distanza degli stabili in misura non superiore al 10 per cento, purché tale ubicazione consenta di mantenere l’unitarietà della gestione e dell’utilizzo dei servizi. In questo caso l’immobile aggiunto si definisce “dipendenza”. Per le dipendenze non è richiesto un numero minimo di camere/unità abitative”. 

L’albergo con dipendenza, diversamente dalla fattispecie del villaggio albergo, si può realizzare quando l’unità dipendente dalla casa madre è ubicata al di fuori di un’eventuale area recintata della struttura oppure quando gli immobili sono separati da una strada non di proprietà del gestore.


D: Quale procedura devo seguire per aprire una struttura ricettiva alberghiera?

R:  I soggetti interessati a condurre l’attività devono presentare istanza al SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio secondo le norme stabilite dalla L.R.24/2016 (e ss.mm.ii.) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/19 del 5.12.2019 (direttive SUAPE).

Il SUAPE, all'atto della presentazione della pratica rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema. La ricevuta automatica, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati costituisce, a decorrere dalla data di presentazione (a “zero giorni”), il titolo abilitativo per potere esercitare l’attività.

Moduli base:

Tutte le variazioni strutturali e gestionali necessitano della presentazione di apposita pratica Suape (subingressi, cessazione attività, variazione consistenza ricettiva, variazione periodo di apertura della struttura…).


D: Quale destinazione d’uso devono possedere gli immobili per poter esercitare l’attività alberghiera?

R: Gli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera rientrano nella categoria funzionale urbanisticamente rilevante turistico-ricettiva. I locali destinati all'esercizio alberghiero, devono essere conformi a tutte le norme aventi incidenza sull'attività edilizia e urbanistica e, in particolare:


D: Come sono classificate le strutture ricettive alberghiere?

R: Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva in occasione dell’avvio dell’attività, devono obbligatoriamente autocertificare il livello di classificazione, in base ai requisiti posseduti, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, secondo i seguenti livelli:

a) da 1 a 5 stelle

Le strutture ricettive alberghiere classificate a 4 stelle possono assumere la denominazione "superior" e le strutture ricettive alberghiere classificate a 5 stelle possono assumere la denominazione "lusso"

Le eventuali dipendenze delle strutture ricettive alberghiere sono, di norma, classificate nella categoria immediatamente inferiore a quella attribuita alla casa madre.

Il rinnovo quinquennale di classificazione è stato abolito. In ogni momento, tuttavia, è possibile presentare una pratica SUAPE di variazione della classificazione; tale adempimento può essere necessario in caso di variazione della consistenza ricettiva della struttura o subingresso nella gestione. In quest’ultimo caso, la pratica di variazione della classificazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dall’avvenuta variazione.


D: Quali sono gli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere?

R: Gli standard minimi per la classificazione di tutte le strutture ricettive alberghiere sono riportati nelle Tabelle 1, 2 e 3 allegate alle direttive di attuazione approvate dalla Giunta Regionale e pubblicate sul Supplemento Straordinario n°47 del B.U.R.A.S. n° 30 del 08 giugno 2023. 


D: Quali sono gli adempimenti obbligatori successivi all’apertura?

R: I gestori delle strutture ricettive alberghiere, durante l’esercizio dell’attività, sono tenuti ad effettuare:

     

   

L’adempimento relativo alla “dichiarazione prezzi”, invece, è abolito. Nessuna documentazione, pertanto, deve essere trasmessa alla Regione per la vidimazione. Permane, tuttavia, l’obbligo di esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b) della L.R. n. 16/2017. 

I prezzi e i periodi di apertura e chiusura dovranno essere esposti in luogo ben visibile presso la zona di ricevimento degli ospiti.


D: Quando bisogna comunicare il periodo di apertura?

R: Il titolare/gestore della struttura ricettiva comunica il periodo di attività al momento dell'avvio o in caso di successive modifiche dello stesso, per il tramite del SUAPE, al Comune e alla Regione.


D: Segno distintivo

R: Le strutture alberghiere devono dotarsi di apposito segno distintivo, dato dalla Regione in concessione d’uso gratuito, ma realizzato dal titolare e/o gestore, direttamente o avvalendosi di ditte specializzate, con stretta osservanza delle caratteristiche e dei dati tecnici indicati nell’allegato E delle direttive.

Il segno distintivo deve comprendere la denominazione, l'indicazione della tipologia e della classificazione, il codice IUN; deve essere esposto in modo ben visibile all'esterno della struttura e all'interno delle pagine in rete dedicate alla promozione della propria attività, ivi compresi i siti specializzati nei servizi di prenotazione turistica.

ALBERGO

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 

Direttive di Attuazione:  Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 Delib. G.R. n. 19/39 del 1.6.2023

Art. 14 - comma 1 

Sono "alberghi" le aziende che forniscono alloggio ed eventuale vitto ai clienti, in almeno sette camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori. L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di 100 metri di distanza dalla casa madre; in essi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.


D: Cos’è un ALBERGO?

R: Un albergo è una struttura ricettiva, a gestione unitaria  in forma imprenditoriale, aperta al pubblico (esercizio pubblico), e ubicata in uno o più stabili o parti di stabili, che svolge l’attività ricettiva nelle proprie camere, o in via recessiva, in unità abitative dotate di cucina o di angolo cottura (cosiddetta promiscuità). Le camere o le unità abitative devono essere di numero non inferiore a 7. Negli alberghi la capacità ricettiva delle unità abitative non può essere superiore al 35 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura (cosiddetta promiscuità).

ALBERGO RESIDENZIALE

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 

Direttive di Attuazione:  Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 Delib. G.R. n. 19/39 del 1.6.2023

Art. 14 - comma 2 

Sono "alberghi residenziali" le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina o angolo cottura; in essi è consentita la presenza di camere nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura. L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di 100 metri di distanza dalla casa madre.


D: Che cos’è un ALBERGO RESIDENZIALE?

R: Un albergo residenziale è una struttura ricettiva alberghiera che, differentemente dall’albergo, svolge l’attività ricettiva in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina o di angolo cottura, o, in via recessiva, in camere. Negli alberghi residenziali la capacità ricettiva delle camere non può essere superiore al 35 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura. Queste strutture possono anche somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.

CONDHOTEL

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 

Direttive di Attuazione:  Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 Delib. G.R. n. 19/39 del 1.6.2023

Art. 14 - comma 2bis 

Sono "condhotel" le aziende aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere.

VILLAGGI ALBERGO

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 

Direttive di Attuazione:  Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 Delib. G.R. n. 19/39 del 1.6.2023

Art. 14 - comma 3a 

Possono assumere la denominazione di "villaggi albergo" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata.

ALBERGHI DIFFUSI

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 

Direttive di Attuazione:  Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 Delib. G.R. n. 19/39 del 1.6.2023

Art. 14 - comma 3b 

possono assumere la denominazione di "alberghi diffusi" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali; l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire l'omogeneità dei servizi.


D: In caso di apertura di un albergo diffuso, il ristorante è obbligatorio?

R. Per l’albergo diffuso il ristorante è obbligatorio solo nelle strutture con classificazione pari o superiore alle 4 stelle superior. Tale servizio può essere affidato ad altro soggetto, titolare di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, purché ubicato alla distanza massima di 300 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.


D: In caso di apertura di un albergo diffuso quale modulo di classificazione è necessario presentare?

R. Per l’albergo diffuso dovrà essere presentato un modulo F29 per lo stabile centrale e un F29 per ciascuna delle unità aggiunte; la classificazione, tuttavia, è unica e il numero minimo delle stanze (7) può essere determinato dalla somma delle camere dislocate nelle diverse unità.

ALBERGO RURALE

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 

Direttive di Attuazione:  Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 Delib. G.R. n. 19/39 del 1.6.2023

Art. 14 - comma 3c 

Possono assumere la denominazione di "alberghi rurali" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali e complessi immobiliari rurali esistenti, o in strutture di nuova realizzazione, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate prevalentemente con l'impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo. 


D: Cos’è un Albergo Rurale?


R: E’ un Albergo/Albergo Residenziale tradizionale ubicato su un’area agricola. Questa prerogativa gli consente di assumere la denominazione di "Albergo Rurale".


Ovviamente deve possedere tutti i requisiti obbligatori riportati nella tabella 1 o 2 delle Direttive di Attuazione approvate con Delibera del 01 giugno 2023 n. 19/39.


Art. 1C - comma 4 - Dir. Att.: Gli “alberghi rurali” possono essere realizzati unicamente nella zona urbanistica agricola “E” di cui al decreto assessoriale n. 2266/U del 22.12.1983, come individuata dallo strumento urbanistico generale comunale vigente, in fabbricati esistenti o di nuova realizzazione.




D: Ho un vecchio fabbricato in zona agricola e vorrei trasformarlo in Albergo Rurale ma non so se posso farlo?


R: E’ possibile, ma la struttura, al momento della richiesta del titolo edilizio per la realizzazione dell’albergo rurale, non deve essere utilizzata da:


Inoltre, deve essere ricompreso in unico comparto la cui superficie deve essere ricavata applicando a ritroso l’indice fondiario di 0,10 mc/mq, e comunque non inferiore a 5 ettari.


Pertanto, se l’edificio esistente fosse di 2000 mc (400 mq di superficie e 5 mt di altezza), nonostante fossero sufficienti 20.000 mq, ne occorrerebbero comunque 50.000 mq.


(Art. 4C e 5C Direttive di Attuazione - Delibera del 01 giugno 2023 n. 19/39)



D: Se invece volessi realizzare un nuovo edificio?


R: In caso di nuova realizzazione, l’edificio deve essere ricompreso in unico comparto di:

La volumetria è consentita con indice fondiario di 0,01 mc/mq incrementabile con deliberazione del Consiglio comunale fino a 0,10 mc/mq.


Pertanto, su un terreno di 350.000 mq possono essere realizzati 3.500 mc (1.000 mq di superficie e 3.5 mt di altezza), salvo deroga comunale per una maggiore volumetria.


Inoltre, gli edifici dovranno essere realizzati ad una distanza, in linea d’aria, pari ad almeno 2000 metri dal perimetro urbano, dal perimetro delle aree turistiche e dalla linea di battigia marina.


Si tenga comunque conto che è vietata la realizzazione di opere di urbanizzazione a rete che modifichino il contesto rurale di riferimento, e sono ammesse le opere di urbanizzazione strettamente necessarie e funzionali ai fabbricati oggetto di intervento e destinati allo svolgimento dell’attività turistico-ricettiva in questione.


(Art. 3C e 5C Direttive di Attuazione - Delibera del 01 giugno 2023 n. 19/39)



D: Quanti posti letto posso realizzare?


R: Si possono realizzare fino a 70 posti letto, ma la dotazione volumetrica deve essere pari almeno a 100 metri cubi e non superiore a 120 mc..


Su una struttura di 3.500 mc quindi si potranno realizzare dai 29 ai 35 posti letto.


Si tenga comunque conto che è vietata la realizzazione di opere di urbanizzazione a rete che modifichino il contesto rurale di riferimento, e sono ammesse le opere di urbanizzazione strettamente necessarie e funzionali ai fabbricati oggetto di intervento e destinati allo svolgimento dell’attività turistico-ricettiva in questione.


(Art. 3C e 4C e 5C Direttive di Attuazione - Delibera del 01 giugno 2023 n. 19/39)



D: Ho un ristorante su un’area di 3 ettari urbanisticamente realizzato come Punto di Ristoro in zona agricola, con 20 posti letto: posso classificarlo come Albergo Rurale?


R: Il Punto di Ristoro in zona agricola, edificato ai sensi dell’articolo 10 delle direttive per le zone agricole, approvate con decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 228/1994, possono assumere la qualificazione di alberghi rurali.


Possono inoltre ottenere la qualificazione di albergo rurale in presenza dei requisiti previsti per i “fabbricati esistenti”, indipendentemente dal fatto che non siano utilizzati da almeno 10 anni (per gli immobili che ricadono negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal Piano Paesaggistico Regionale) o da almeno 6 anni (negli altri casi).


Si possono applicare pertanto i parametri previsti per i “fabbricati esistenti”.


(Art. 5C comma 5 e 6 Direttive di Attuazione - Delibera del 01 giugno 2023 n. 19/39)


D: Posso effettuare la procedura di classificazione come albergo rurale, indipendentemente dagli ettari a disposizione tenuto conto che l’attività è in essere dall’anno 2010 (attività di punto di ristoro di cui all’art. 10 delle direttive per le zone agricole, approvate con decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 228/1994,  con 20 posti letto);


R:  Si, se la struttura non ha ridotto gli ettari che aveva al momento dell'autorizzazione come punto di ristoro (art. 5C, c. 5, Direttive alberghiere);


D: Posso procedere (compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa urbanistica vigente) all’ampliamento fino a 70 posti letto e se questo ampliamento è collegato o meno alla disponibilità di un numero minimo di ettari, tenuto conto che l’attività è in essere dal 2010  (attività di punto di ristoro di cui all’art. 10 delle direttive per le zone agricole, approvate con decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 228/1994,  con 20 posti letto).


R:  Si, può effettuare l'ampliamento purché venga rispettato il numero minimo di ettari che consenta di raggiungere la volumetria indicata all'art. 4C comma 3,  e rispetti i requisiti di cui all'art. 5C, comma 6: "I punti di ristoro di cui al precedente comma 5 possono ottenere, anche ai fini del rispetto delle norme urbanistico/edilizie, la qualificazione di albergo rurale in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 4C per gli  'alberghi rurali in fabbricati esistenti' indipendentemente dal requisito richiesto dall’articolo 2C, comma 1, lettera a).  Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4C, 5C e 6C".

CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 art. 15 

Direttive di Attuazione:  Delib. G.R. n. 35/5 del 25.10.2023 - Delib. G.R. n. 38/31 del 17.11.2023 

Scheda SUS Procedimento

Art. 15

comma 1 -  Sono "campeggi" o "camping" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva della struttura.


comma 2  - Sono "villaggi turistici" le aziende ricettive organizzate che destinano una percentuale

superiore al 25 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura alla sosta e al soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, o in muratura tradizionale, destinate ai turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nei limiti della capacità ricettiva residua della struttura.


D: Quale è la differenza tra Campeggio e Villaggio Turistico?


R: Il Campeggio è costituito da piazzole nelle quali il turista può soggiornare con propri  mezzi autonomi di pernottamento come tende, caravan o camper da lui trasportate per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale. 


Il Villaggio Turistico invece è costituito da unità abitative come tende, caravan, camper o case mobili installate dal gestore della struttura e messe a disposizione del turista.


(Art. 15 comma 1 e 2  L.R. 28/07/2017, n. 16)



D: Perché nel campeggio dove vado io ci sono anche case mobili?


R: Le strutture ricettive all’aria aperta possono essere promiscue, quindi un campeggio può avere anche delle unità abitative installate dal gestore, ma la capacità ricettiva ospitabile nelle U.A. non deve superare il 25% di quella complessiva.


Anche un Villaggio Turistico può avere delle piazzole destinate ad ospitare turisti che portano il loro mezzo di pernottamento, ma per potersi definire V.T. deve avere unità abitative la cui capacità ricettiva è superiore al 25% di quella complessiva della struttura.


(Art. 15 comma 1 e 2  L.R. 28/07/2017, n. 16)



D: Ho un’area adiacente al mio ristorante e vorrei installare delle tende per ospitare dei turisti: posso farlo?


R: L’installazione di unità abitative in un terreno, siano esse tende, caravan, case mobili etc., atte ad ospitare persone è soggetta ad autorizzazione urbanistica (permesso di costruire), pertanto è indispensabile verificare la fattibilità presso l’ufficio tecnico del comune.


E’ tuttavia possibile installare unità abitative in una struttura ricettiva all’aria aperta già autorizzata (campeggio) senza necessità del permesso di costruire (edilizia libera). 


Riportiamo di seguito quanto previsto dal Testo Unico Edilizia: 

Art. 10 

Interventi subordinati a permesso di costruire sono:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica (vedi la definizione); 

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.


Art. 3 

e) "interventi di nuova costruzione" (soggetti quindi a permesso di costruire), quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:


e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;



D: Ho un terreno agricolo (zona E) e vorrei creare un campeggio o area per la sosta di camper e caravan?

R: Su terreno agricolo non è possibile esercitare attività di "Campeggio" come tipologia di struttura ricettiva ricompresa nella L.R. 16/2017, quindi di nostra competenza del nostro Assessorato.


La tipologia di struttura prospettata è assimilabile ad un "agricampeggio", ma  non è di nostra competenza.


Ricade nell'ambito della multifuzionalità gestita dall'Agricoltura/Laore e si possono trovare informazioni a riguardo al seguente link:

https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=342762&v=2&c=6042&vd=1


Condividiamo comunque le direttive di attuazione L.R. 16/2017 specifiche per Campeggi e Villaggi Turistici:

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/67398/0/def/ref/DBR67396/



D: Come viene determinata la capacità ricettiva di un campeggio e/o villaggio turistico?


R: La Capacità Ricettiva Massima di una struttura ricettiva all’aria aperta viene determinata:




In caso di strutture promiscue la CRM è data dalla somma delle persone ospitabili nel “campeggio” e nel “villaggio turistico”, determinate come sopra esposto.


(Art. 2 comma 1 lettera Direttive di Attuazione)



D: Come si determina il numero di stelle attribuibile ad una struttura ricettiva all’aria aperta?


R: Si deve fare riferimento alla tabella allegata alle Direttive di Attuazione della L.R. 16/2017, nella quale sono riportati i requisiti strutturali e funzionali obbligatori che la struttura deve possedere sulla base del numero di stelle autocertificate.


Il primo requisito da verificare riguarda il parametro relativo alla densità ricettiva, e cioè, la superficie a disposizione di ogni turista determinata dividendo la superficie complessiva della struttura con la capacità ricettiva massima (CRM).


Questi i valori da tabella:


Camping:

Villaggi Turistici:


Sulla base delle stelle predeterminate con questa modalità, si verifica il possesso degli altri requisiti obbligatori riportati nella tabella  allegata alle Direttive di Attuazione della L.R. 16/2017.


(Art. 7 comma 1  Direttive di Attuazione)



D: Di che dimensione devono essere le piazzole del “campeggio”?


R: La nuova Legge non prevede una dimensione prestabilita, ma lascia libero il gestore di definire le piazzole sulla base della conformazione ed alberatura della struttura, e sulla base dell’offerta che vuole proporre.


In ogni caso, ad ogni equipaggio dovrà essere garantita una superficie non inferiore a 40 mq.


Il dimensionamento variabile consentirà di definire meglio le piazzole sulla base della conformazione del terreno e/o della vegetazione presente (elementi che hanno impedito precedentemente di realizzare piazzole con dimensioni minime prestabilite), e della nuova richiesta del mercato che utilizza autonomi mezzi di pernottamento di svariate tipologie e dimensioni.


(Art. 2 comma 1 lettera f e g  ed Art. 6 Direttive di Attuazione)







D:  In alcuni campeggi che ho visitato le piazzole non sono delimitate e numerate?


R: L’individuazione e numerazione delle piazzole era prevista anche nella precedente normativa (L.R. 22/1984), ma oggettivi impedimenti naturali e normativi non hanno permesso che potesse essere fatta.


Con la nuova normativa e con l’introduzione del dimensionamento variabile delle piazzole intendiamo facilitare le operazioni di individuazione (non necessariamente con recinzioni) e numerazione delle piazzole, aspetto qualificante e garantista per il turista.


Le operazioni di individuazione e numerazione verranno comunque eseguite in modo da conservare l’unicità ambientale e paesaggistica del contesto nel quale è inserita la struttura ricettiva all’aria aperta.


(Art. 2 comma 1 lettera g ed Art. 6 Direttive di Attuazione) 

MARINA RESORT

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 art. 15 

Direttive di Attuazione:  Delib. G.R. n. 35/5 del 25.10.2023 - Delib. G.R. n. 38/31 del 17.11.2023 

Scheda SUS Procedimento

Art. 15

comma 3 - Sono "marina resort" le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.

9) STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 

Direttive di Attuazione:  Delib. G.R. n. 44/8 del 14.12.2023 (B&B - DOMO e CAV)

Scheda SUS Procedimento

TIPOLOGIE:

BED & BREAKFAST

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 

Direttive di Attuazione:  Delib. G.R. n. 44/8 del 14.12.2023 (B&B - DOMO e CAV)

Scheda SUS Procedimento


Art. 16 - comma 1

Costituisce attività ricettiva di Bed and Breakfast l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata nell'abitazione di residenza e domicilio abituale da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiuntivo per stanza in caso di minori di dodici anni. L'attività di bed and breakfast può essere svolta sia in forma non imprenditoriale con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare, sia in forma imprenditoriale con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare. La porzione di immobile adibita all'ospitalità può essere sottoposta a controlli ispettivi sul posto da parte dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 25. Le strutture di cui al presente comma sono inserite in uno specifico registro presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.  


Entro il 03/02/2025 E' necessario presentare una pratica di conferma del possesso dei requisiti - Verifica requisiti

DOMO

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 

Direttive di Attuazione:  Delib. G.R. n. 44/8 del 14.12.2023 (B&B - DOMO e CAV)

Scheda SUS Procedimento


Art. 16 - comma 2

Si intende per "domo" l'attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di sei camere ubicate in un'unica unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l'uno dall'altro, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e a ogni cambio di cliente. Tale attività è obbligatoriamente iscritta al registro imprese. Le domo possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. L'attività di domo può essere inoltre esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione aperto al pubblico, qualora sia svolta da uno stesso titolare nello stesso stabile. In tal caso l'esercizio può assumere la denominazione di "locanda".

BOAT & BREAKFAST

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 


Art. 16 - comma 3

Si intende per "boat&breakfast" l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto.


D: Non ho trovato sul SUAPE i moduli per l'avvio di un Boat & Breakfast. Come posso procedere?

R: Per i Boat & Breakfast non sono state ancora predisposte le Direttive di Attuazione previste dalla L.R. 16/2017, pertanto nelle more della loro emanazione è stata predisposta la circolare scaricabile dal presente link

Successivamente all'emanazione della circolare sono mutate le modalità di presentazione delle pratiche per le "unità da diporto", quindi si invita a consultare il link https://www.sardegnaimpresa.eu/it/faq/e-necessario-presentare-una-pratica-al-suape-lavvio-di-attivita-di-locazione-o-noleggio-di

Per l'avvio è necessario compilare è trasmettere al nostro Assessorato ( turismo@pec.regione.sardegna.it ) il modulo scaricabile dal presente link, unitamente ad un documento di identità ed alla documentazione di avvio dell'attività, non più pratica SUAPE menzionata nella circolare emanata dalla nostra Direzione Generale nel 2019.

Nella circolare sono anche specificati i requisiti da possedere per l'attribuzione dello IUN e delle credenziali SIRED/ROSS 1000.


ALBERGO NAUTICO DIFFUSO

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 


Art. 16 - comma 3bis

Si intende per "albergo nautico diffuso" la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio dell'unità produttiva. Il gestore deve avere legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il gestore, ha l'obbligo di registrare le presenze a bordo e di comunicarle alla Questura ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. È responsabilità del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze al gestore che provvede alla trasmissione telematica. Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità centralizzata devono essere offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. Deve essere effettuata la pulizia delle unità da diporto ed il cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva. L'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni.

RESIDENCE

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 


Art. 16 - comma 4

Sono "residence" le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di prestazioni di tipo alberghiero, in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a sette, ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabile o in dipendenze ubicate a non più di 100 metri di distanza dalla sede principale.

CASE PER FERIE

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 


Art. 16 - comma 5

Sono "case per ferie" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti od organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, e da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione, per il perseguimento delle predette finalità; la disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanza per minori e centri di vacanza per anziani.


D: Quali sono le caratteristiche tecniche che deve possedere una Casa per Ferie?

R: Attualmente non sono state ancora promulgate le direttive di attuazione e quindi trova ancora applicazione quanto contenuto nell'art. 2 della L.r. 27/98 e il suo allegato A/1.

L'esercizio dell'attività deve essere preceduta da apposita comunicazione per il tramite del SUAPE   https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico (essenzialmente i modelli C1, B10 ed F31).

A seguito della positiva istruttoria, il Servizio, sempre attraverso il SUAPE, rilascerà il codice IUN e le credenziali Sired/Ross1000, queste ultime necessarie per caricare sulla apposita piattaforma informatica regionale il flusso dei turisti, adempimento necessario per fini statistici.

CASE E APPARTAMENTI PER LE VACANZE (CAV)

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 

Direttive di Attuazione:  Delib. G.R. n. 44/8 del 14.12.2023 (B&B - DOMO e CAV)

Scheda SUS Procedimento


Art. 16 - comma 6

Sono "case e appartamenti per le vacanze (CAV)" le strutture ricettive composte da unità abitative ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, assicurando almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.


D: Posso inserire un divano letto in un monolocale?

R:  Limitatamente alle CAV (le Domo non possono essere realizzate in un monolocale) è possibile inserire un divano letto, ma viene considerato come un normale letto.

Trattandosi di un monolocale non vi è una camera da letto, pertanto l'unico locale dell'unità abitativa non si può definire un soggiorno ma una camera/stanza.

Che si tratti quindi di un divano letto o di un letto, deve comunque essere verificata la superficie del locale.

I monolocali sono normati specificatamente dal DM 5.7.1975 art. 3 che prevede minimo 28 mq per una persona e 38 mq per due persone.

OSTELLI PER LA GIOVENTU

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 


Art. 16 - comma 7

Sono "ostelli per la gioventù" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti direttamente o tramite operatori pubblici o privati appositamente convenzionati, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le tali finalità.


D: Quali sono le caratteristiche tecniche che deve possedere gli Ostelli della Gioventù?

R: Attualmente non sono state ancora promulgate le direttive di attuazione e quindi trova ancora applicazione quanto contenuto nell'art. 4 della L.r. 27/98 e il suo allegato A/2.

L'esercizio dell'attività deve essere preceduta da apposita comunicazione per il tramite del SUAPE   https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico (essenzialmente i modelli C1, B10 ed F31).

A seguito della positiva istruttoria, il Servizio, sempre attraverso il SUAPE, rilascerà il codice IUN e le credenziali Sired/Ross1000, queste ultime necessarie per caricare sulla apposita piattaforma informatica regionale il flusso dei turisti, adempimento necessario per fini statistici.

10) PROFESSIONI TURISTICHE

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 

Schede SUS


D: Per iscriversi come Direttore Tecnico occorre essere iscritto al Registro regionale?

R: Per svolgere la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi (di seguito DT), a seguito del recentissimo recepimento delle Linee guida nazionali del 16.03.2022, non occorre più l'iscrizione nel Registro regionale.

La disciplina di accesso è stata radicalmente innovata e attualmente si accede a seguito di abilitazione, per titoli o per esami oppure sulla base del riconoscimento della professionalità già acquisita, valida su tutto il territorio nazionale.

Non è perciò più necessaria la domanda di iscrizione per il tramite del SUAPE ma l'agenzia di viaggi in cui il DT presterà la sua attività lavorativa dovrà indicare gli estremi della sua abilitazione nella sua comunicazione SUAPE.

Si allega la seguente documentazione:


D: Qual é la procedura per l’ottenimento del tesserino professionale?

R: L’Assessorato Regionale del Turismo ha pubblicato la procedura per il rilascio dei nuovi tesserini professionali ai soggetti regolarmente iscritti ai Registri regionali delle Professioni Turistiche nella relativa pagina SUS - Sportello Unico dei Servizi: 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/5272

L'iter prevede che l'utente regolarmente iscritto al Registro trasmetta istanza all'Ufficio Territoriale competente, tramite mail o PEC, i cui indirizzi sono disponibili  al link 

https://operatori.sardegnaturismo.it/it/elenco-dei-referenti-territoriali-agenzie-di-viaggio-e-professioni-turistiche 

Per la richiesta del tesserino professionale deve essere utilizzato il modello Richiesta Tesserino, disponibile nella pagina SUS sopra indicata, accludendo la propria fototessera in formato digitale (jpg  oppure  jpeg), nelle dimensioni 33 mm x 41 mm, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.

Nelle more della stampa del tesserino è possibile richiedere una certificazione di iscrizione al Registro Regionale all'Ufficio Territoriale competente, sempre tramite mail o PEC.


D: Il tesserino professionale è stato smarrito/rubato/danneggiato, qual é la procedura per l’emissione di un  nuovo tesserino?

R: Il procedimento è la stesso sopra descritto ma, in questo, caso all’istanza di emissione del nuovo tesserino è necessario allegare anche copia della denuncia di smarrimento/furto che è stata inoltrata al Comando dei Carabinieri/Polizia, oppure copia del tesserino danneggiato, anche se illeggibile.


D: E’ possibile inserire nella certificazione di iscrizione al Registro regionale la specializzazione linguistica?

Si ma esclusivamente alle Professioni Turistiche che sono state abilitate a seguito del superamento del concorso regionale indetto con Decreto Assessoriale, comprendente la prova di due lingue straniere ai sensi del Decreto assessoriale n. 4 del 21.02.2007.


D: Quale documentazione è necessario presentare per il rinnovo dell’iscrizione al Registro regionale?

R: Il rinnovo periodico dell'iscrizione nei Registri Regionali delle Professioni Turistiche è stato abrogato ai sensi dell'art. 55, comma 1, della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

Le Professioni Turistiche che esercitano regolarmente la professione devono provvedere annualmente al rinnovo del proprio certificato medico di idoneità psico-fisica all'esercizio della professione (specificando la tipologia) ed a serbarlo con cura.

Gli uffici dell’Assessorato Regionale del Turismo possono richiedere, in qualunque periodo dell’anno, l’esibizione del certificato in corso di validità al fine dell'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione. La mancata esibizione del certificato è equiparata all’esercizio abusivo della professione.


D: Quando verranno banditi gli esami per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Guida Turistica?

R: In Sardegna l’abilitazione alla professione di Guida Turistica è sospesa dal 21 febbraio 2018, ai sensi delle Leggi regionali n. 23/2017, art. 1, comma 24 e n. 1/2018, art. 6, comma 25. 

Ai sensi della Legge di riforma della professione di Guida Turistica n. 190 del 13 dicembre 2023, in vigore dal 17.12.2023, gli esami per l’abilitazione alla professione di Guida Turistica si svolgeranno a livello nazionale e saranno di esclusiva competenza del Ministero del Turismo. Con Decreto Ministeriale, attuativo della stessa legge 190-2023, verranno dettagliati gli aspetti burocratici e tecnici necessari per applicare la legge. Finché non verrà adottato il provvedimento attuativo, la legge non sarà resa operativa, perciò, per il momento, non è in previsione alcuna procedura di abilitazione alla professione.


D: Come ottenere il riconoscimento del titolo professionale di Guida Turistica conseguito in uno Stato extra UE o Stato membro UE?

R: L’iter cambia a seconda del Paese di provenienza del richiedente, così come si differenzia se riguarda prestazioni temporanee o permanenti. In entrambi i casi l'istanza va inoltrata direttamente al Ministero del Turismo https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/guida-turistica/


D: Sono una Guida Turistica regolarmente iscritta al Registro regionale. Ho saputo che, con l’entrata in vigore della Legge 190/2023, per poter continuare a esercitare la professione devo essere inserita nell’Elenco Nazionale delle GT. Gradirei sapere se l’inserimento avverrà in automatico, a cura della Regione Sardegna, che detiene gli elenchi ufficiali aggiornati, oppure se ogni singola Guida dovrà provvedere autonomamente a inoltrare istanza? Ed entro quale termine?

R: La soluzione è nell'art. 13 della legge 190/2023. Il passaggio dal Registro regionale all’Elenco Nazionale avviene su domanda della Guida regionale, ovviamente già abilitata, per via telematica (art. 13, comma 1, L. 190/2023). Il termine ultimo per presentare questa domanda è fissato in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'Elenco nazionale, posto che il successivo comma 2 precisa che le Guide regionali che non dovessero chiedere il passaggio possono continuare ad esercitare nello stesso termine di 180 giorni ("Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente").

Dunque, il termine di 180 giorni costituisce sia il limite per presentare la domanda che quello per esercitare come Guida Turistica regionale.

Il Decreto attuativo non è stato ancora adottato, perciò, per il momento, il termine non è ancora iniziato a decorrere e tutto resta come prima, le Guide Turistiche regionali possono continuare a esercitare la professione  ai sensi della normativa regionale vigente.


D: Quando verranno banditi gli esami per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Guida Ambientale Escursionistica?

R: Al momento, non sono previsti concorsi per l’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Ambientale Escursionistica. Per procedere in merito il competente Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo dell’Assessorato regionale del Turismo dovrà acquisire, come per le precedenti edizioni, l’atto di indirizzo dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Auspichiamo che l’esame verrà bandito entro il corrente anno, qualora verrà programmato ne sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito istituzionale della regione www.regione.sardegna.it.


D1: Ho conseguito l’abilitazione di Guida Ambientale Escursionistica in altra regione italiana, posso esercitare la professione in Sardegna? 

D2: Sono regolarmente iscritto al Registro regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche della Sardegna, posso svolgere la professione presso altre regioni italiane? 

R: Coloro i quali siano già abilitati a svolgere l'attività di Guida Ambientale Escursionistica presso altra regione d’Italia possono operare nel territorio regionale, in virtù dell'applicazione estensiva del principio in materia di libera circolazione delle guide turistiche contenuto nell'art. 3 della Legge 97/2013, secondo la quale l’abilitazione alla professione conseguita in una regione/provincia abilita in tutto il territorio nazionale.

Ne deriva che chi fosse iscritto nel Registro delle Guide Ambientali-escursionistiche (GAE) di altra Regione, potrebbe legittimamente esercitare l’attività anche in Sardegna, senza bisogno di iscrizione nel Registro regionale.

In caso contrario, se iscritto nel Registro regionale sardo, tenuto conto che ogni regione può avere una propria legislazione al riguardo, si consiglia di richiedere le informazioni presso la Regione dove intende esercitare la propria attività.

Si aggiunge che di solito le Regioni che non prevedono la necessaria previa iscrizione in un Registro ammettono la possibilità di svolgere questa professione, secondo le modalità previste dalla L. 4/2013 (cd "professioni non ordinistiche").


D: Quali sono i nuovi requisiti per l’abilitazione all’esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio?

R: Sono in fase di recepimento le Linee guida in materia approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 16.03.2022. Questa nuova normativa è attuativa del DM n. 1432 del 5.08.2021 che ha inteso fornire una regolamentazione uniforme per tutto il territorio nazionale 

Si possono qui riepilogare i tratti salienti della nuova disciplina che a breve entrerà in vigore in Sardegna:

In entrambe le ipotesi sopra descritte, sono necessari i seguenti requisiti:

In alternativa, è anche possibile il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite, ai sensi dell'art. 29, D.lgs 207/2006. Questa procedura di riconoscimento opera esclusivamente nei confronti dei soggetti che abbiano maturato esperienza professionale in Agenzie di Viaggio sul territorio italiano. In caso di riconoscimento professionale non è richiesta la dimostrazione della conoscenza linguistica.

Se queste professionalità sono state maturate all'estero, l'istanza per il riconoscimento e l'accesso diretto va inoltrata direttamente al Ministero del Turismo https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/direttore-tecnico-di-agenzia-di-viaggi/ mentre se fosse stata maturata in Italia, la istanza verrà inoltrata alla Regione.


D: Per l’abilitazione all’esercizio delle Professioni Turistiche viene richiesto, tra l’altro, il certificato di idoneità psico-fisica all’esercizio della specifica professione, che deve essere rilasciato dal medico di base o dalla ASL competente per territorio (residenza dell’interessato), o da Centro Sportivo/Medicina del Lavoro convenzionato ASL. Se da questi soggetti la richiesta viene eccepita ai sensi dell’art. 42 della L. 98/2013 e dal D.lgs 81/2008, a chi è necessario rivolgersi per il rilascio del certificato?

R: il certificato di idoneità psico–fisica richiesto per l’iscrizione al Registro regionale delle Professioni Turistiche, ai sensi dell’art. 6, comma 6 d) della L.R. 18 dicembre 2026 n. 20, è diverso da quelli previsti per il lavoro subordinato. L’abrogazione ad opera dell’art. 42 della l.98/2013 riguarda la fattispecie del “certificato di sana e robusta costituzione” e altre ipotesi similari ivi declinate, che hanno il denominatore comune costituito dalla natura di lavoro dipendente a cui sono strumentali. Analogamente, anche le certificazioni di idoneità al lavoro generico, sono state abolite dal D.lgs 81/2008 e sostituite dal certificato di idoneità alla mansione, rilasciato dal medico competente ossia dell’azienda che anch’esso riguarda esclusivamente il lavoro dipendente. Quindi, permane la certificazione di idoneità psico–fisica per il lavoro autonomo di Professione Turistica, che può perciò essere rilasciata da medico della Asl competente, a cui viene assimilato il medico di base o MMG.

Si precisa, inoltre, che come disposto dalla Circolare n. 3105 del 21.03.2014 del Servizio competente dell'Assessorato Regionale del Turismo, non si ritengono ammissibili locuzioni similari che attengono allo stato di “buona salute” o “alla sana e robusta costituzione” o “non presenta controindicazioni allo svolgimento di attività di (…) o “alla assenza di impedimenti che pregiudicano lo svolgimento della professione”, eccetera.


D: Qual è l’iter per l’ottenimento del certificato di equipollenza della laurea conseguita all’estero?

R: L’equipollenza dei titoli esteri prevede un riconoscimento accademico volto a verificare il livello e il contenuto di un titolo di studio straniero, per poterlo definire equivalente (equipollente appunto) dal punto di vista giuridico.

In particolare per ottenere il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli esteri, è necessario presentare domanda al Rettore dell’Ateneo nel cui statuto è presente un corso di studi simile a quello per cui si inoltra la richiesta.

La domanda deve includere:

A questo punto, tramite decreto rettorale, verrà dichiarata l’equipollenza dei titoli esteri o la specifica degli esami da sostenere, ad integrazione di quelli così riconosciuti per ottenere il titolo accademico.

Maggiori informazioni vengono di norma fornite dalle segreterie studenti o dalle autorità diplomatiche italiane all’estero.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande per richiedere l’equipollenza dei titoli esteri scade, per i cittadini comunitari residenti in Italia, di norma il 31 dicembre di ogni anno; mentre per i cittadini comunitari residenti all’estero e gli extra comunitari residenti all’estero o residenti in Italia, ma sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, il 31 agosto.

Esiste inoltre un Centro Informazione sulla Mobilità e le Equipollenze Accademiche (C.I.M.E.A), ovvero il Centro Nazionale di Informazione sul riconoscimento delle qualifiche.

Il CIMEA fornisce infatti ulteriori informazioni sull’equipollenza dei titoli esteri relativamente all’ammissione alle università, al riconoscimento del dottorato, delle professioni ed ai concorsi pubblici -  https://www.cimea.it/

11) AGRITURISMO

D: Siamo un agriturismo/agricampeggio, che ha un codice attribuito da Laore. Da quello che abbiamo capito dovremo registrarci anche noi sulla piattaforma regionale per avere il CIR e poi il CIN. Potete darci conferma che questa sia la procedura corretta, o, come dice qualcuno, siamo esentati dalla procedura in quanto seguiamo una normativa a parte? 

R: effettivamente gli agriturismo/agricampeggio seguono una normativa separata poichè non sono strutture turistico ricettive (cfr art. 13, L.r. 16/2017) e pertanto non rientrano tra quelle obbligate a munirsi dello IUN (cfr art. 16 bis, L.r. 16/2017), pertanto, al momento non è possibile registrarvi sulla piattaforma regionale Ross1000 (salvo che per l'invio obbligatorio dei dati statistici) per l'ottenimento del CIR poiché la generazione di quest'ultimo al momento è strettamente legato al codice IUN (Identificativo Univoco Numerico), codice che viene rilasciato solo alle strutture turistiche (L.R. 16/2017) e locazioni occasionali e non agli agriturismi per quanto appena illustrato.

Posso anticiparle che sono in corso interlocuzioni con Laore per un'eventuale integrazione della piattaforma, ma al momento non è possibile ottenere il CIR (e di conseguenza il CIN) da Ross1000.

In ogni caso avete tempo sino al 1 novembre per l'ottenimento del CIN, pertanto si consiglia di attendere sviluppi sulla vicenda.


D: Ho fatto l'accesso alla BDSR del Ministero del Turismo per reperire il CIN ma non ho trovato la struttura. Ho aperto una segnalazione e mi e' stato risposto di accedere a ROSS1000 per completare il profilo utente che però è già completo, o meglio, manca solo codice IUN che non abbiamo. Potete aiutarmi? 

R: la mail inviata dalla piattaforma Ministeriale non ha distinto la tipologia "agriturismo", pertanto ha ricevuto la mail destinata alle "strutture ricettive".
Gli agriturismo al momento non sono confluiti nella banca dati Ministeriale in quanto seguono una normativa separata proprio perché non sono strutture turistico ricettive (cfr art. 13, L.r. 16/2017) e pertanto non rientrano tra quelle obbligate a munirsi dello IUN (cfr art. 16 bis, L.r. 16/2017, codice che consente di generare il CIR.
Sembrerebbero comunque obbligate a dotarsi del CIN, ma per la sua generazione è necessario il CIR. Non siamo però noi deputati al suo rilascio.
Posso anticiparle che sono in corso interlocuzioni con Laore per l'utilizzo della nostra piattaforma Ross 1000 per il rilascio dei CIR agli agriturismo.
Riceverete informazioni a riguardo nelle prossime settimane.