PROFESSIONI TURISTICHE ED OPERATORI DEL TURISMO SUBACQUEO
Al fine di una migliore qualificazione dell’offerta turistica e della tutela dei consumatori turistici la Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela le attività professionali di interesse turistico, disciplinandone l’accesso.
Al via il nuovo Esame per il conseguimento dell’abilitazione nazionale all’esercizio della professione di Guida Turistica, un altro passo avanti nell’attuazione della riforma della professione di Guida Turistica delineata dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190 e nell’implementazione dell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT).
Per il tramite la piattaforma InPA, ogni utente interessato a esercitare la professione di Guida Turistica può consultare il bando di Esame per il conseguimento dell’abilitazione nazionale all’esercizio della professione di Guida Turistica
PROFESSIONI TURISTICHE - Legge regionale n. 20 del 18/12/2006 e n. 9 del 26/02/1999
Nuove disposizioni e linee guida nazionali
La guida turistica nel corso di visite guidate illustra, per professione, opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, complessi architettonici, urbanistici, città ed insediamenti umani, beni demo-etno-antropologici e quant'altro sia testimonianza di una civiltà, evidenziandone le caratteristiche artistiche, storiche e monumentali. Per esercitare la professione di Guida turistica è necessario iscriversi nel registro professionale tenuto dall'Assessorato regionale del Turismo.
In base alla Legge regionale 1/2018, articolo 6, comma 25, a far data dal 21 febbraio 2018, (in attesa della definizione di standard professionali e formativi omogenei per tutto il territorio nazionale da parte dei competenti organi dello Stato) NON potranno più essere presentate pratiche di abilitazione alla professione di Guida turistica. Eventuali pratiche che perverranno ai SUAPE comunali a decorrere dalla suddetta data non saranno ritenute ammissibili.
Si precisa inoltre che sulla base della Legge 97/2013, articolo 3 l'abilitazione alla professione di Guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale.
FIGURE PROFESSIONALI
GUIDA TURISTICA
Vai al sito del Ministero del Turismo
GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
Scheda SUS Procedimento
GUIDA TURISTICA SPORTIVA
Scheda SUS Procedimento
ISTRUTTORI SUBACQUEI
Scheda SUS Procedimento
GUIDE SUBACQUEE
Scheda SUS Procedimento
DIRETTORE TECNICO AGENZIE DI VIAGGIO
I richiedenti dovranno dimostrare il possesso, alternativamente di:
Requisiti formativi e linguistici (A+B);
Requisiti professionali (C).
A. Requisiti formativi (Articolo 2 comma 3 e 7 D.M. n. 1432 del 5.08.2021)
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all’estero purché ne sia valutata l’equivalenza da parte della competente autorità italiana;
adeguata conoscenza delle seguenti materie: legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; Tecnica dei trasporti; Marketing turistico.
Tale conoscenza si intende accertata ove il richiedente l’abilitazione, alternativamente, risulti:
aver conseguito un titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da Istituto Tecnico Superiore ad indirizzo turistico;
aver conseguito diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche ed equipollenti rilasciato da Università statale o legalmente riconosciuta o parificata;
aver conseguito un Master Universitario in ambito turistico;
aver svolto un Dottorato presso una Università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico;
di aver frequentato specifico corso di formazione della durata minima di 600 ore, erogato da organismi formativi accreditati e/o autorizzati secondo il vigente sistema di formazione professionale, diretto allo svolgimento della specifica attività di Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo, con esame finale abilitante così come definito nell’ambito delle Linee guida in materia di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo” approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022.
qualora la Regione o la Provincia autonoma non attivi i corsi di cui alla lettera e) del presente comma, aver superato apposito esame di abilitazione bandito dalla medesima regione o provincia autonoma (Allo stato attuale non attivato).
B. Requisiti linguistici (articolo 2 commi 4, 5 e 6 D.M. n. 1432 del 5.08.2021).
possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Frame work of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico).
Per il candidato straniero, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a) è richiesta la certificazione di conoscenza della lingua italiana non inferiore di livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti.
Per il candidato madrelingua: possibilità di attestare la conoscenza della lingua madre producendo un titolo di studio equivalente almeno al diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori purché ne sia valutata l’equivalenza da parte della competente autorità italiana.
C. Requisiti professionali (articolo 2 comma 8 D.M. n. 1432 del 5.08.2021).
L’abilitazione all’esercizio della professione è rilasciata anche previo accertamento dei requisiti previsti dall’art. 29 del d.lgs. 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
È importante precisare che questo riconoscimento va richiesto all’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio esclusivamente per la professionalità maturata nel territorio nazionale.
Per le esperienze maturate in ambito comunitario o extracomunitario, la richiesta va invece inoltrata al Ministero del Turismo al seguente link https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/direttore-tecnico-di-agenzia-di-viaggi/
Per questo tipo di riconoscimento, non è richiesto il possesso dei requisiti linguistici.
Requisiti per il riconoscimento della professionalità maturata in caso di titolare di AdV:
Ai sensi dell'art. 29, D.lgs 206/2007, qualora il richiedente sia titolare di agenzia di viaggi (codice Ateco 79.11) i requisiti mutuati nelle nostre Direttive di attuazione sono:
cinque anni consecutivi in qualità di titolare. Non rileva il titolo di studio ed è necessario che l'attività non debba essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all’autorità competente al rilascio dell’abilitazione.
oppure
tre anni consecutivi in qualità di titolare più precedente formazione per almeno tre anni. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 206/2007 per “titolo di formazione” si intendono: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità, ovviamente a indirizzo turistico. Pertanto, non appare confacente il diploma di maturità scientifica;
oppure
quattro anni consecutivi in qualità di titolare più precedente formazione per almeno due anni (per il significato di "formazione" vale quanto detto sopra).
oppure
tre anni consecutivi in qualità di titolare più cinque anni in qualità di lavoratore subordinato (dipendente) di un’Agenzia di viaggio e turismo. Anche in questo caso l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della domanda di abilitazione.
CENTRI D'IMMERSIONE - Legge regionale n. 9 del 26/02/1999
Normativa di riferimento:
OPERATORI DEL TURISMO SUBACQUEO
CENTRI DI IMMERSIONE SUBACQUEA
Per "Centro di immersione subacquea" si intende una impresa che opera in prossimità del litorale marino o di uno specchio di acque interne e che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo, e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico - ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale.
Scheda SUS Procedimento
ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE
Le “Organizzazioni didattiche per le attività subacquee” sono quelle imprese o associazioni a diffusione nazionale o internazionale nel cui percorso formativo sia previsto sia previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, sia previsto, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento teorico e pratico comprendente:
tecniche e teoria di salvamento e di pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea;
tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto a istruttori;
tecniche e teoria di gestione delle immersioni.