Principali infrazioni previste dall’art. 26 della Legge Regionale 28 Luglio 2017 nr. 16 (relative ad attività ricettive extra alberghiere):
ESERCIZIO ABUSIVO DELL' ATTIVITA'
Art. 26 comma 2
Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 13 (strutture ricettive) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 (caso recidiva la sanzione pecuniaria è raddoppiata).
MANCATA ESPOSIZIONE DEL SEGNO DISTINTIVO
Art. 26 comma 3 lettera a)
L’operatore che non espone il segno distintivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 (caso recidiva la sanzione pecuniaria è raddoppiata, caso recidiva reiterata può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi).
TIPOLOGIA E REQUISITI DIFFERENTI DA QUELLI AUTORIZZATI
Art. 26 comma 3 lettera b)
L’operatore che attribuisce pubblicamente al proprio esercizio, in qualsiasi modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione, un segno di riconoscibilità, una capacità ricettiva o requisiti diversi da quelli propri della struttura è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 (caso recidiva la sanzione pecuniaria è raddoppiata, caso recidiva reiterata può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi).
MANCATA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA
Art. 26 comma 3 lettera c)
L’operatore che omette di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 (caso recidiva la sanzione pecuniaria è raddoppiata, caso recidiva reiterata può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi).
SUPERAMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA AUTORIZZATA
Art. 26 comma 4 lettera a)
L’operatore che dota le camere o le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o, comunque, ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva della struttura è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 (caso recidiva la sanzione pecuniaria è raddoppiata, caso recidiva reiterata può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi).
MANCATA ESPOSIZIONE DELLEO I.U.N. E DELLE TARIFFE
Art. 26 comma 4 lettera b)
L’operatore che viola l'obbligo di esporre le tariffe al pubblico o lo IUN (l’obbligo di indicare lo IUN nella pubblicizzazione online della struttura può essere assolto con l’indicazione del CIN) di cui all'articolo 16, comma 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 (caso recidiva la sanzione pecuniaria è raddoppiata, caso recidiva reiterata può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi).
PREZZI SUPERIORI A QUELLI ESPOSTI
Art. 26 comma 4 lettera c)
L’operatore che applica prezzi superiori rispetto a quelli esposti al pubblico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 (caso recidiva la sanzione pecuniaria è raddoppiata, caso recidiva reiterata può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi).
MANCATA COMUNICAZIONE DATI STATISTICI (ROSS1000)
Art. 26 comma 4 lettera d)
L’operatore che contravviene all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19, lettera d) dei dati ai fini statistici relativi agli ospiti alloggiati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 (caso recidiva la sanzione pecuniaria è raddoppiata, caso recidiva reiterata può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi).
CAMPEGGIO LIBERO
Art. 26 comma 5
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 250 chiunque violi il divieto di campeggio libero di cui all'articolo 22.
RECIDIVA
Art. 26 comma 6
In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie previste dai commi 2, 3, 4 e 5 sono raddoppiate.
RECIDIVA REITERATA
Art. 26 comma 7
Nel caso di recidiva reiterata delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, può essere disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura definita nel comma 6, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi.
REVOCA AUTORIZZAZIONE
Art. 26 comma 8
È disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora l'operatore abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.
Violazioni di natura penale:
MANCATA COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA (ALLOGGIATI WEB)
Omessa comunicazione giornaliera all’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’arrivo delle persone alloggiate ai sensi dell’art. 109 TULPS (sanzione prevista da art. 17 TULPS: arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a € 206,00).
Violazioni previste dall’art. 8 della Legge Regionale 6 Luglio 2018 nr. 23 che inserisce il comma 4 bis all’art. 26 della LR n. 16/2017 (relative a locazioni turistiche/locazioni brevi):
MANCATA COMUNICAZIONE AL COMUNE DI AVVIO DELLA LOCAZIONE, E MANCATO INVIO DATI STATISTICI (ROSS1000)
Art. 26 comma 4bis
Chiunque non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 21 bis commi 1 e 2 (comunicazione al Comune dell’appartamento/stanza che si intende locare con relativo periodo di disponibilità e comunicazione statistica all’Assessorato regionale dei dati sul movimento dei clienti) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000.
Violazioni previste dall’art. 13 ter comma 9 DL 145/2023 convertito con legge 191/2023 (legge introduttiva del CIN che prevede sanzioni sia per attività ricettive che locazioni turistiche/locazioni brevi):
MANCANZA DEL CODICE CIN
Attività turistico-ricettiva ovvero locazioni turistiche/locazioni brevi prive di CIN - sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800 a euro 8.000.
MANCATA ESPOSIZIONE DEL CODICE CIN
Attività turistico-ricettiva ovvero locazioni turistiche/locazioni brevi che non espone il CIN all’esterno della struttura oppure non lo indica nella pubblicizzazione online della struttura/immobile - sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
MANCANZA DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA
Immobile adibito a locazione turistica/locazione breve privo dei requisiti di cui al comma 7 (rilevatore di gas, rilevatore di monossido di carbonio ed estintore) - sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 6.000.
MANCANZA DELLA SCIA IN CASO DI IMPRESA
Esercizio di locazioni turistiche/locazioni brevi in forma imprenditoriale senza aver presentato SCIA/DUAP - sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.