STRUTTURE RICETTIVE
Le strutture ricettive ricomprese nella L.R. 16/2017 legge quadro del turismo della Regione Autonoma della Sardegna si suddividono in tre macro tipologie:
1) STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017
Direttive di Attuazione: Scarica Allegato
Appr. Prel.: Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 con Allegato
Appr. Def.: Delib. G.R. n. 19/39 del 1.6.2023
Data Pubblicazione: Buras n. 30 del 08/06/2023
Data Scadenza: 07/06/2024
Prorogato con Delibera del 30 maggio 2024, n. 15/26
Nuova scadenza: 07/02/2025
ALBERGHI
Art. 14 - comma 1
Un albergo è una struttura ricettiva, a gestione unitaria in forma imprenditoriale, aperta al pubblico (esercizio pubblico), e ubicata in uno o più stabili o parti di stabili, che svolge l’attività ricettiva nelle proprie camere, o in via recessiva, in unità abitative dotate di cucina o di angolo cottura (cosiddetta promiscuità). Le camere o le unità abitative devono essere di numero non inferiore a 7. Negli alberghi la capacità ricettiva delle unità abitative non può essere superiore al 35 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura (cosiddetta promiscuità).
ALBERGI RESIDENZIALI
Art. 14 - comma 2
Un albergo residenziale è una struttura ricettiva alberghiera che, differentemente dall’albergo, svolge l’attività ricettiva in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina o di angolo cottura, o, in via recessiva, in camere. Negli alberghi residenziali la capacità ricettiva delle camere non può essere superiore al 35 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura. Queste strutture possono anche somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.
CONDHOTEL
Art. 14 - comma 2bis (aggiunto dall'art. 3, L.R. 06.07.2018, n. 23)
Sono "condhotel" le aziende aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere.
VILLAGGI ALBERGO
Art. 14 - comma 3a
All'interno della tipologia di strutture ricettive di cui ai commi 1 e 2 (Alberghi ed Alberghi Residenziali):
a) possono assumere la denominazione di "villaggi albergo" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata;
ALBERGHI DIFFUSI
Art. 14 - comma 3b
All'interno della tipologia di strutture ricettive di cui ai commi 1 e 2 (Alberghi ed Alberghi Residenziali):
b) possono assumere la denominazione di "alberghi diffusi" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali; l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire l'omogeneità dei servizi;
ALBERGHI RURALI
Art. 14 - comma 3c
Art. 14 bis
All'interno della tipologia di strutture ricettive di cui ai commi 1 e 2 (Alberghi ed Alberghi Residenziali):
c) possono assumere la denominazione di "alberghi rurali" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali o complessi immobiliari rurali, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate prevalentemente con l'impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo.
2) STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017
Direttive di Attuazione: Scarica Allegato
Appr. Prel.: Delib. G.R. n. 35/5 del 25.10.2023 con Allegato
Appr. Def.: Delib. G.R. n. 38/31 del 17.11.2023
Data Pubblicazione: Buras n. 64 del 30/11/2023
Data Scadenza: 29/11/2024
CAMPEGGI
Art. 15 - comma 1
Sono "campeggi" o "camping" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva della struttura.
VILLAGGI TURISTICI
Art. 15 - comma 2
Sono "villaggi turistici" le aziende ricettive organizzate che destinano una percentuale superiore al 25 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura alla sosta e al soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, o in muratura tradizionale, destinate ai turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento.
Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nei limiti della capacità ricettiva residua della struttura.
Nelle aziende ricettive di cui ai commi 1 e 2 regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi. A tal fine tali allestimenti:
conservano i meccanismi di rotazione in funzione;
non possiedono alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze sono rimovibili in ogni momento.
Qualora destinino la propria capacità ricettiva ad entrambe le tipologie di ospitalità consentite, le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono utilizzare le denominazioni "camping village", "villaggio turistico" o "centro vacanze".
MARINA RESORT
Art. 15 - comma 3
Sono "marina resort" le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.
3) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE
Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017
Direttive di Attuazione: Scarica Allegato (B&B - DOMO e CAV)
Appr. Prel.: Delib. G.R. n. 44/8 del 14.12.2023 con Allegato
Appr. Def.: Delib. G.R. n. 2/34 del 18.1.2024
Data Pubblicazione: Buras n. 6 del 01/02/2024
Data Scadenza: 31/01/2025
BED & BREAKFAST
Art. 16 - comma 1
Costituisce attività ricettiva di bed and breakfast l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata nell'abitazione di residenza e domicilio abituale da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiuntivo per stanza in caso di minori di dodici anni. L'attività di bed and breakfast può essere svolta sia in forma non imprenditoriale con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare, sia in forma imprenditoriale con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare. La porzione di immobile adibita all'ospitalità può essere sottoposta a controlli ispettivi sul posto da parte dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 25.
Le strutture di cui al presente comma sono inserite in uno specifico registro presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.
DOMOS (ex AFFITTACAMERE)
Art. 16 - comma 2
Si intende per “domo” l’attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di 6 camere in un’unica unità immobiliare o in non più di 2 appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l’uno dall’altro, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e a ogni cambio di cliente. Tale attività è obbligatoriamente iscritta al registro imprese.
BOAT & BREAKFAST
Art. 16 - comma 3
Si intende per "boat & breakfast" l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto.
Per i Boat & Breakfast non sono state ancora predisposte le Direttive di Attuazione previste dalla L.R. 16/2017, pertanto nelle more della loro emanazione è stata predisposta la circolare scaricabile dal presente link.
Successivamente all'emanazione della circolare sono mutate le modalità di presentazione delle pratiche per le "unità da diporto", quindi si invita a consultare il link https://www.sardegnaimpresa.eu/it/faq/e-necessario-presentare-una-pratica-al-suape-lavvio-di-attivita-di-locazione-o-noleggio-di
Per l'avvio è necessario compilare è trasmettere al nostro Assessorato ( turismo@pec.regione.sardegna.it ) il modulo scaricabile dal presente link, unitamente ad un documento di identità ed alla documentazione di avvio dell'attività, non più pratica SUAPE menzionata nella circolare emanata dalla nostra Direzione Generale nel 2019.
Nella circolare sono anche specificati i requisiti da possedere per l'attribuzione dello IUN e delle credenziali SIRED/ROSS 1000.
RESIDENCE
Art.16, comma 4
Strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di prestazioni alberghiere, in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a 7, ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabile o in dipendenze ubicate a non più di 100 metri di distanza dalla sede principale.
CASE PER FERIE
Art. 16 - comma 5
Sono “case per ferie” le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti ed organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, e da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione, per il perseguimento delle predette finalità.
la disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanza per minori e centri di vacanza per anziani
CASE E APPARTAMENTI VACANZA (C.A.V.)
Art. 16 - comma 6
Sono "case e appartamenti per le vacanze (CAV)" le strutture ricettive composte da unità abitative ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi * delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, assicurando almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.
* Circolare n.1 protocollo n. 3072 del 10/03/2021
Per Comune limitrofo si intende “il Comune direttamente confinante con il Comune nel quale l’utente ha individuato la sede principale dell’attività ricettiva”.
OSTELLI PER LA GIOVENTÙ
Art. 16 - comma 7
Sono "ostelli per la gioventù" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi digiovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti direttamente o tramite operatori pubblici o privati appositamente convenzionati, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le tali finalità.